Tardiva dichiarazione da sanare entro il 29 dicembre

Quest’anno non hanno effetto le modifiche al sistema sanzionatorio apportate dal DLgs. 158/2015
Né la L. 190/2014 (ove è stato riformato, sotto vari aspetti, il ravvedimento operoso) né il DLgs. 158/2015 (che ha rivisto il sistema sanzionatorio amministrativo tributario) hanno mutato, sul versante dell’omissione dichiarativa, la disciplina del ravvedimento operoso.
Infatti, non essendo stata cambiata la lettera c) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (che prevede la riduzione a 1/10 del minimo per la tardiva dichiarazione), la sanatoria continua a poter avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione stessa.
La sanzione contemplata per l’omessa dichiarazione va dal 120% al 240% delle imposte, con un minimo di 258 euro. Se dalla dichiarazione non emergono imposte, invece, la pena è fissa, da 258 euro a 1.032 euro per la dichiarazione dei redditi e da 258 euro a 2.065 euro per la dichiarazione IVA.
Nella Scheda Eutekne di novembre 2015 si affrontano tutte le problematiche sanzionatorie della tardiva/omessa dichiarazione, con particolare attenzione nei confronti del ravvedimento operoso e delle novità del DLgs. 158/2015.
Rammentiamo che, per il futuro, fermo restando quanto detto circa lo sbarramento temporale per il ravvedimento, la dichiarazione tardiva sarà disciplinata dal legislatore.
Infatti, se la dichiarazione, in assenza di controlli di natura amministrativa, viene trasmessa entro il termine di presentazione di quella per l’anno successivo, le sanzioni sono dimezzate. Bisogna però, come fatto nella Scheda di questo mese, affrontare i nessi che potrebbero intercorrere tra tale dimezzamento e il “nuovo” art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, secondo cui se la dichiarazione, in generale, è trasmessa con un massimo di 30 giorni di ritardo, le sanzioni sono sempre dimezzate.
Si tratta però di modifiche operanti dal 1° gennaio 2017, anche se la legge di stabilità 2016 ne potrebbe anticipare l’applicazione al 1° gennaio 2016.
Già da ora, invece, la trasmissione della dichiarazione entro il termine per quella successiva può, alla presenza di certi presupposti, rendere non punibile il reato di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 74/2000).
Da ravvedere anche i tardivi versamenti
Tanto detto, ai fini del ravvedimento valgono i chiarimenti delle Entrate, che non sono mutati sin dalle circolari emanate a ridosso della riforma del 1997 (si vedano, ad esempio, le circolari n. 23/1999 e n. 192/1998).
In sostanza, da sempre si è ritenuto possibile equiparare la dichiarazione tardiva (quindi trasmessa entro i 90 giorni) ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte, sanzionabile nella misura fissa.
Allora, il contribuente, entro il prossimo 29 dicembre, deve presentare la dichiarazione omessa, versare 25 euro per la tardività (258/10), le imposte, gli interessi legali calcolati dalla data di pagamento del saldo e le sanzioni del 30% ridotte in merito al saldo 2014 ed, eventualmente, interessi e sanzioni relativi al primo e secondo acconto 2015 (può succedere, infatti, che il contribuente ravveda la tardiva dichiarazione a dicembre senza aver corrisposto nei termini né il saldo né gli acconti). In tal caso, le sanzioni del 30% sui versamenti, ferma restando, per il secondo acconto, la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo, vanno ridotte, a seconda delle ipotesi, a 1/9 oppure a 1/8.
Se si tratta di modello UNICO comprensivo della dichiarazione dei redditi e di quella IVA, due sono le dichiarazioni, quindi due sono le sanzioni per tardiva dichiarazione: occorrerà allora pagare 50 euro (una sanzione di 25 euro per la dichiarazione dei redditi e un’altra, sempre di 25 euro, per la dichiarazione IVA), oltre alle imposte, agli interessi e alle sanzioni da tardivo versamento ridotte.
Fonte: Eutekne autori Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

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