Tre ostacoli per il successo della rivalutazione dei beni

La riproposizione, nell’ambito del Ddl Stabilità 2016, della stessa opportunità di rivalutazione dei beni d’impresa offerta dalla legge 147/2013 (commi 140 e seguenti) presenta lo stesso testo letterale e, di conseguenza, le stesse perplessità che ne hanno segnato, nel 2014, lo scarsissimo interesse da parte delle imprese. Sono tre, in particolare, gli aspetti su cui occorrerebbe lavorare per dare alla disposizione un minimo di appeal per i contribuenti a cui è destinata: l’onerosità, il “forzato” effetto fiscale e l’incognita relativa ai terreni compresi nel costo dei fabbricati.
In primis, è probabile che le aliquote dell’imposta sostitutiva – unitamente al periodo di ritardo con cui i maggiori valori assumono rilevanza fiscale – convinceranno assai poche imprese a “passare alla cassa”, anche perché, al posto di un versamento rateizzato, viene riproposto il pagamento in unica soluzione, che di fatto frenò ulteriormente la precedente edizione.
Un’altra criticità riguarda la rivalutazione fiscale “obbligatoria”. Nel 2014 molto dell’interesse era scemato per via della tesi delle Entrate (circolari 10/E/2014 e 13/E/2014, quest’ultima diffusa il 4 giugno, a bilanci già depositati) secondo la quale non è possibile rivalutare i beni in bilancio senza versare alcuna imposta sostitutiva e, naturalmente, senza considerare fiscalmente irrilevanti i maggiori valori iscritti. Se questa impostazione dovesse restare immutata, si riproporrebbe lo stesso problema.
Oltretutto, già in passato questa tesi era estata ritenuta non condivisibile per due ordini di motivi. In primo luogo perché, secondo la stessa circolare 13/E/2014, il perfezionamento «dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa» si ha «con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva». Se così è, è parso a molti evidente che, tra non rivalutare per nulla e rivalutare versando la sostitutiva, esistesse una “terza via”: rivalutare in bilancio (come consentito dalla deroga all’articolo 2426 del Codice civile) senza avvalersi di alcuna “opzione” ai fini fiscali, non versando alcuna imposta e non indicando i maggiori valori in dichiarazione (quadro RQ), se non per segnalare il disallineamento (in genere permanente) a livello civilistico-fiscale (quadro RV). Del resto, è dal 1998 (articolo 21, legge 449/1997) che le plusvalenze meramente iscritte sui beni strumentali sono ordinariamente irrilevanti ai fini fiscali. In secondo luogo, giova ricordare che i provvedimenti di rivalutazione dovrebbero avere come scopo principale quello di ottenere bilanci con valori più attendibili; se invece diventa prevalente l’obiettivo dell’incasso per l’Erario, si invertono le priorità.
Il terzo problema da risolvere riguarda i terreni sottostanti e pertinenziali ai fabbricati che si intende rivalutare e la loro collocazione nelle categorie omogenee previste dall’articolo 4, comma 5, del Dm 162/2001. Sul punto, la circolare 13/E/2014 afferma che «ai fini della rivalutazione tali aree vanno comprese nella categoria omogenea degli immobili non ammortizzabili, mentre il fabbricato, se strumentale, deve essere compreso nella diversa categoria degli immobili ammortizzabili. (…) Poiché l’area dà luogo a una categoria omogenea diversa da quella del fabbricato, il contribuente potrà decidere di rivalutare la sola area ovvero il solo fabbricato». 
Il problema è che la categoria degli immobili non ammortizzabili non esiste (se non per decidere l’aliquota di imposta da versare), per cui quali immobili facciano «categoria omogenea» con questi «terreni edificati» non è mai stato chiarito. E siccome un errore su questo aspetto ha conseguenze rilevantissime (circolari 57/E/2001 e 18/E/2006; Cassazione 21349/2015 ), sciogliere il nodo interpretativo è indispensabile per le scelte d’impresa.
L’augurio è che i lavori parlamentari possano migliorare l’attuale assetto della rivalutazione, se si vogliono dare maggiori chance di successo a questa operazione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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