Un’altra chance per le rateazioni

Istanze a Equitalia entro il 21 novembre per chi è decaduto negli ultimi due anni
Manca meno di un mese per presentare all’agente della riscossione l’istanza di riammissione alle rateazioni da parte di tutti quei contribuenti che – dal 22 ottobre 2013 – sono decaduti da una precedente dilazione. Entro il 21 novembre - come ricordato ieri da Equitalia con un comunicato - potranno chiedere di essere riammessi alla rateazione le persone fisiche, le ditte individuali e le società che sono decadute dopo il 22 ottobre 2013 da vecchie rateazioni concesse per:
cartelle di pagamento;
avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Entrate e/o dalle Dogane e/o dai monopoli;
avvisi di addebito emessi dall’Inps.
In assenza di dati normativi contrari, la riammissione dovrebbe essere possibile anche per chi è decaduto da una precedente riammissione alla dilazione, come quella, ad esempio, concessa ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, avevano perso il beneficio di una rateazione precedente, se la domanda fosse stata presentata entro il 31 luglio 2015 (articolo 11-bis del Dl 66/2014, come modificato dal Dl 192/2014).
Ai fini della nuova dilazione, è irrilevante la tipologia di debito rateizzata.
Il nuovo piano di rateazione concesso si potrà estendere fino a 72 rate mensili (sei anni), ma non sarà ulteriormente prorogabile. Quindi, anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al contribuente riammesso al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni.
Decadenza dalla dilazione 
In ogni caso, i soggetti riammessi dovranno fare attenzione alla puntualità dei pagamenti. Solo per la nuova ammissione alla dilazione, infatti, è stata prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate anche non consecutive (come per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013 al 21 ottobre 2015) o di cinque rate anche non consecutive (come per le nuove dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 159/2015).
L’istanza 
La domanda di riammissione si può presentare con raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della Riscossione competente per territorio. Ai fini dell’esame della nuova richiesta è sempre necessario che il contribuente autorizzi Equitalia (ex Dlgs 196/2003) al trattamento dei dati e che alleghi un documento di riconoscimento valido. 
In assenza di indicazioni contrarie, non sembrerebbe necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (ad esempio, l’Isee o gli indici di bilancio), a prescindere dal fatto che l’importo del debito per cui era stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50mila euro. La riammissione alla nuova dilazione terrà conto dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
Le rate per i nuovi debiti 
Ritenendo valida la precisazione di Equitalia rilasciata al Sole 24 Ore in occasione delle precedenti riammissioni alla dilazione, in caso di nuove cartelle o avvisi emessi e non pagati dopo che il contribuente sia decaduto dalla dilazione inizialmente concessa, la nuova ammissione alla rateazione seguirà un doppio binario: “vecchie regole” per l’originario debito e “nuove regole” così come previste dal nuovo decreto sulla riscossione (Dlgs 159/2015) che prevede, tra l’altro, la decadenza dalla dilazione per il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno 

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