ANTIRICICLAGGIO: CONTRATTI DI LOCAZIONE E OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI

Il caso - L’avvocato è tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dalla disciplina antiriciclaggio nel caso in cui provveda a redigere un contratto di locazione o comodato?
Si rientra in questo caso nell’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.231/2007 “gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni”?
L’analisi - Come noto, il D.Lgs. n. 231/2007 non fornisce un elenco dettagliato delle operazioni al ricorrere delle quali devono scattare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, né per i dottori commercialisti ed esperti contabili, né per gli avvocati.
Con specifico riferimento agli avvocati e ai notai viene tuttavia chiarito che questi ultimi sono tenuti ad osservare gli obblighi in materia di antiriciclaggio:
quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
I contratti di affitto e di locazione
Con specifico riferimento alla redazione dei contratti di affitto, nel tempo si sono avute interpretazioni contrastanti.
Il Consiglio Nazionale Forense con il parere 24 ottobre 2012, n. 62 (Rel. Cons. Merli), ha chiarito che “non esiste, in linea generale, obbligo di segnalazione e/o di adeguata verifica con riferimento ai contratti di locazione, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un’attività economica”
Viene tuttavia successivamente chiarito che occorre prestare particolare attenzione a tutti quei casi in cui il contratto di locazione o affitto generi nell’avvocato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (si pensi, a tal proposito, ad un contratto di locazione che preveda un canone decisamente troppo alto per i normali standard di mercato).
Si vuole aggiungere al quadro tracciato dal parere del Consiglio Nazionale Forense che, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 231/2007, scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela “quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile”
Si rende inoltre necessaria la segnalazione dell’eventuale operazione sospetta.
L’interpretazione del Mef
Questa prima interpretazione del Consiglio Nazionale Forense è stata tuttavia successivamente smentita dal Mef, il quale ha chiarito che anche l’assistenza fornita da un legale nella predisposizione di un contratto di locazione configura un’attività di “gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni” ex art. 12, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. n. 231/2007.
Pertanto, anche in questo caso, l’avvocato sarà tenuto ad osservare gli obblighi antiriciclaggio contenuti nel D.Lgs. n. 231/2007, allo stesso modo di quanto previsto per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
È stato inoltre chiarito che, in tutti i casi, il limite dei 15.000 euro (al di sopra del quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela) deve essere riferito al canone periodico previsto dal contratto.
Pertanto:
nel caso in cui sia stato stipulato un contratto nel quale è prevista la corresponsione di un canone semestrale di importo pari a 16.000 euro scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela,
se, nello stesso contratto, è previsto un canone mensile di euro 1.500 il professionista non sarà chiamato a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (sebbene, paradossalmente, il canone annuale sia maggiore).
Si ricorda, infine, che nel caso di contratto di affitto/di locazione devono essere identificate entrambe le parti, ovvero sia il locatore che il conduttore.
I contratti di comodato
Con specifico riferimento ai contratti di comodato, invece, con i chiarimenti UIC del 27 marzo 2007 è stato affermato che questi ultimi costituiscono operazione da registrare, qualora il valore della cosa data in consegna sia superiore a 15.000 euro.
Data la gratuità della prestazione non potrà invece farsi riferimento, ovviamente, al valore del corrispettivo.
AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

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