BLANCIO Verifiche di fine anno su ricavi, addetti e attivo

Adempimenti. Alla chiusura dell’esercizio vanno monitorate le soglie che condizionano l’accesso o la permanenza nei regimi di favore a livello contabile o fiscale
Chi nel 2015 perde i requisiti per il bilancio in forma abbreviata deve subito redigerlo in versione «standard»
Verifica d’obbligo sui dati 2015 per decidere quale sia la corretta forma di redazione del bilancio per le società di capitali. Gli enti che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 
Per il Cndcec (Documento del novembre 2012) è possibile usufruire della semplificazione a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti. Quindi, per predisporre il bilancio 2015 in forma abbreviata occorrerebbe essere stati sotto soglia nel 2013 e nel 2014. 
È poi previsto (al comma 7 dell’articolo 2435-bis del Codice civile) che le società ammesse a redigere il bilancio abbreviato devono transitare al bilancio ordinario quando, per il secondo esercizio consecutivo, hanno superato due dei limiti sopra ricordati. In questa ipotesi, a essere redatto in forma ordinaria è il bilancio del secondo esercizio di superamento dei limiti. Per cui, se la società ha superato due dei tre limiti indicati tanto nel 2014 quanto nel 2015, quest’ultimo bilancio va già predisposto in forma ordinaria. 
Da un esercizio all’altro i limiti di riferimento superati possono essere anche fra loro differenti, ma ciò non fa comunque venire meno l’obbligo. 
Il superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis ha effetto anche sugli obblighi di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le Srl (e per le cooperative). Nomina che, per effetto del Dl 91/2014, non è più legata alla consistenza del capitale sociale.
Dal 2016, in virtù dell’articolo 2435-ter del Codice civile introdotto dall’articolo 6 del Dlgs 139/2015, le società dovranno familiarizzare con una nuova soglia dimensionale, quella per essere considerate “microimprese”.
Sono tali (e possono godere di forti semplificazioni nel redigere il bilancio tra cui l’esonero dalla nota integrativa) le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 
Per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato i limiti attualmente in vigore sono i seguenti:
totale dello stato patrimoniale 17.500.000 euro; 
totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.000.000 euro; 
numero dei dipendenti 250. 
Secondo dottrina (tra cui Assonime, circolare n. 9/2009), è sufficiente che i due limiti vengano superati anche solo per un esercizio, per ricadere nell’obbligo di redazione. L’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta invece, a norma del comma 1 dell’articolo 27 Dlgs 127/1991, quando la controllante, insieme alle controllate, non abbia superato per due esercizi consecutivi, due dei limiti da ultimo citati.
Queste norme dovranno essere interpretate il prossimo anno, quando due limiti aumenteranno, portandosi a 20 milioni di euro (attivo patrimoniale) e a 40 milioni (ricavi). Occorrerà, infatti, comprendere se “proiettare” i nuovi limiti anche sul 2015 oppure se, per tale anno, continuare a fare riferimento alle vecchie soglie. In occasione del precedente incremento (Dlgs 173/2008) il Cndcec (Documento datato aprile 2009) sostenne la prima tesi, ossia l’applicazione retroattiva dei nuovi limiti.
Fonte: Il sole 24 ore autori Matteo Balzanelli-Giorgio Gavelli

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