Fornitori esclusivi della P.A. senza acconto IVA

L’adempimento non è richiesto per il 2015 ai soggetti che fatturano con il sistema di split payment
Con l’avvicinarsi dell’abituale adempimento di fine anno, relativo al versamento dell’acconto IVA (per il 2015, il termine scade il 28 dicembre), opportune considerazioni devono essere svolte per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Difatti, per le operazioni nei confronti della P.A. – fatte salve specifiche ipotesi di esclusione (ad esempio, le operazioni in reverse charge e le prestazioni rese dai professionisti) – a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’IVA si applica con la modalità dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.Si ricorda che, per le operazioni assoggettate alla disciplina dello “split payment”, in deroga alle ordinarie regole IVA, non è prevista la rivalsa dell’imposta. Quest’ultima è trattenuta dalla Pubblica Amministrazione (acquirente del bene o servizio), la quale provvede a versarla direttamente all’Erario. Non sussistendo il meccanismo della rivalsa, il fornitore della P.A. che applica l’IVA con il sistema dello “split payment” registra le fatture emesse senza computare l’imposta nelle liquidazioni periodiche (art. 2 comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
Per i soggetti che hanno quale unico fornitore la Pubblica Amministrazione, la conseguenza fattuale è l’esonero dal versamento dell’acconto dell’IVA dovuta per il 2015.
Ai sensi dell’art. 6 della L. 405/90, l’acconto IVA può essere determinato sulla base della liquidazione prevista per il mese di dicembre dell’anno in corso (per i contribuenti con liquidazione su base mensile) ovvero per l’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa all’anno in corso (per i contribuenti che hanno optato per le liquidazioni su base trimestrale).
Il descritto metodo di determinazione dell’acconto (cosiddetto “previsionale”), se più favorevole, può infatti essere adottato in luogo del metodo “storico”, che prevede quale base di riferimento la liquidazione IVA relativa all’anno precedente o l’imposta emergente dalla precedente dichiarazione annuale.
Quindi, i soggetti fornitori della P.A. che, nel corso del 2014, addebitavano l’IVA in rivalsa all’Amministrazione, se a partire dal 2015 hanno effettuato le operazioni attive adottando il meccanismo dello “split payment”, non sono chiamati al versamento dell’acconto nel mese di dicembre 2015.
Il principio può essere esteso al nuovo reverse charge
Le medesime considerazioni possono estendersi ai contribuenti le cui operazioni abituali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina del reverse charge. Anche in questo caso, non prevedendo il meccanismo del reverse charge la rivalsa dell’imposta, le operazioni attive risultano neutre nelle liquidazioni periodiche del fornitore.
Rispetto ai soggetti che operano nei soli confronti della Pubblica Amministrazione (per i quali la disciplina dello “split payment” si applica per la generalità delle operazioni), l’esonero dal versamento dell’acconto IVA per i soggetti che operano in reverse charge costituisce ipotesi residuale.
In verità, il meccanismo del reverse charge di più recente introduzione ha natura prettamente oggettiva (si pensi al reverse nel settore edilizio di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72. Per cui, potrebbe risultare esonerato dall’acconto IVA solo l’operatore che effettua prestazioni tutte caratterizzate dalla medesima natura, tra quelle che hanno cambiato modalità di applicazione dell’imposta a decorrere dal 2015 (ad esempio il soggetto che, come attività dell’impresa, effettua la sola installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici).
Fonte: Eutekne autore Emanuele GRECO

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