L’INPS CONFERMA LA BASE IMPONIBILE PER LE SRL

Premessa – L’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani dell’Inps è obbligatoria al ricorrere di una delle condizioni previste dall’articolo 2, comma 203, legge n. 662/1996:
- si è titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;
- si abbia la piena responsabilità dell’impresa o assumono tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
- si partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- si è in possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi necessari per esercitare l’attività d’impresa.
I soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata e altra attività imprenditoriale (con obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani) sono tenuti a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni.
Dunque, il soci di una S.r.l. che sia contemporaneamente lavoratore e amministratore della società deve adempiere a due tipi di contribuzione Inps: quella relativa alla gestione commercianti o artigiani (per l’attività commerciale svolta come socio lavoratore), e quella relativa alla gestione separata Inps per i compensi percepiti in riferimento alla sua carica di amministratore.
La questione della doppia contribuzione dovuta dal socio amministratore e lavoratore sembra aver trovato definitiva conferma con la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 26 gennaio 2012 affermandone la legittimità. In concetto è stato di nuovo affermato dalla stessa INPS nella circolare n. 78/2013.
La conferma della base imponibile di calcolo – In merito ai contributi dovuti alla gestione separata la base imponibile su cui applicare l’aliquota contributiva prevista è data dal compenso percepito in qualità di socio amministratore.
In merito, invece, alla base imponibile su cui calcolare i contributi da versare alla gestione artigiani o commercianti, con la Circolare INPS n. 120 del 12 giugno 2015, è stato confermato quanto già espresso nella Circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
In particolare, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile continua ad essere costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Inoltre, è confermato altresì che il reddito da assoggettare all’imposizione contributiva, deve essere preso in considerazione al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti.
AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS

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