Agevolazione non revocabile in caso di cessione del bene

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi ha un meccanismo applicativo semplice ma che suscita numerosi dubbi interpretativi.
Nell’articolo 1, comma 91, della legge 208/2015 è stabilito che il beneficio spetta «ai fini delle imposte sui redditi». Non si dovrebbe, quindi, estendere ai fini Irap neanche per gli esercenti arti e professioni, per i quali i componenti reddituali vanno assunti «come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi». Questa conclusione è confermata dalla relazione tecnica, che fa riferimento soltanto alle imposte sui redditi.
Investimenti a basso costo
Si pone il dubbio se l’incremento spetti anche in caso di beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisto nel periodo d’imposta di sostenimento. La risposta si ritiene debba essere positiva perché il contribuente può comunque scegliere di effettuare gli ammortamenti in luogo della deduzione integrale e non appare logico riconoscere il beneficio solo in tale caso.
Si ritiene, inoltre, che la maggiorazione del 40% non assuma rilevanza per la verifica del limite di 516,46 euro, poiché è normativamente stabilito che questa si riferisca esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing e non possa pertanto influenzare il criterio di determinazione del limite previsto per la deduzione integrale del costo nel periodo di sostenimento.
La irrevocabilità
L’articolo 18, comma 6 del Dl 91/2014 stabiliva che il credito d’imposta per i nuovi investimenti fosse revocato se l’imprenditore avesse ceduto i beni oggetto degli investimenti a terzi o li avesse destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto ovvero se i beni fossero stati trasferiti, entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice, in strutture produttive fuori del territorio dello Stato.
Queste previsioni non sono state ripetute per il nuovo beneficio. Si ritiene quindi che lo stesso non sia revocabile in caso di cessione del bene o del contratto di leasing prima del termine del periodo di ammortamento o del momento dell’esercizio del diritto di riscatto. Non è possibile neanche il recupero dell’agevolazione in caso di mancato esercizio dell’opzione finale di acquisto da parte dell’utilizzatore.
Senza un’esplicita previsione normativa sulla territorialità dei beni, non assume, inoltre, rilevanza la produzione degli stessi da parte di imprese italiane o estere né il loro utilizzo in Italia o in strutture produttive situate fuori dal territorio dello Stato.
L’irrilevanza reddituale
Si pone, altresì, la questione se la maggiorazione sia equiparabile a un contributo per l’acquisto dei beni strumentali e se debba o meno concorrere alla formazione del reddito. Per il precedente credito d’imposta per i nuovi investimenti era stato, infatti, espressamente stabilito che non assumesse rilevanza ai fini reddituali e dell’Irap. La norma della legge di Stabilità non contiene un’analoga precisazione ma si ritiene applicabile il chiarimento della circolare 44/E del 2009 sulla detassazione «Tremonti-ter»: l’effetto dell’agevolazione si sostanziava «in una riduzione d’imposta che (...) non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito». Sia tale agevolazione, sia quella in esame consistono, infatti, nella deduzione ai fini fiscali di un componente negativo non imputabile al conto economico.
Fonte: Il sole 24 ore

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