Al via assegnazioni di beni ai soci e trasformazioni in società semplice

Con l’entrata in vigore della legge di stabilità, definitive le modifiche alla disciplina dell’assegnazione e della cessione agevolata
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), sono diventate definitive le modifiche che il legislatore ha apportato, nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento, alla normativa sull’assegnazione e sulla cessione agevolata di beni ai soci e sulla trasformazione, anch’essa agevolata, in società semplice. È quindi opportuno fare il punto sulla normativa in questione, richiamando gli aspetti che sono stati confermati rispetto al testo originario ed evidenziando le parti che sono state modificate.
Per quanto riguarda i punti confermati, tra di essi si annoverano l’individuazione dei beni agevolabili (beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, e beni mobili iscritti nei pubblici registri non aventi carattere strumentale), la misura dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (8% in via ordinaria, ovvero 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità del triennio 2013-2015), la possibilità di determinare le plusvalenze relative agli immobili utilizzando il valore catastale in luogo del valore normale, la misura dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate (13%). Sono state altresì confermate le scadenze relative alle operazioni agevolate, previste nel 30 settembre 2016 per la redazione degli atti e nel 30 novembre 2016 per il versamento del 60% delle imposte sostitutive (il rimanente 40% sarà versato entro il 16 giugno 2017).
I punti che sono stati modificati sono invece due, rappresentati dalla tassazione dei soci assegnatari e dall’imposizione indiretta.
Per quanto riguarda i soci, l’intervento ha meglio specificato un punto potenzialmente controverso della normativa, che aveva dato luogo a interpretazioni discordanti. Nel testo del disegno di legge si prevedeva, infatti, in modo indistinto la disapplicazione dell’art. 47 del TUIR: ciò avrebbe determinato, in base ad una lettura formale del testo stesso, l’irrilevanza assoluta di qualsiasi attribuzione patrimoniale per il socio di società di capitali. Per evitare qualsiasi incertezza è stata prevista, nel testo poi divenuto definitivo, la disapplicazione dei commi 1 secondo periodo (riguardante la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili), 5, 6, 7 e 8 dell’art. 47 del TUIR (mantenendo in vita, quindi, il comma 1 primo periodo, ovvero la natura di utile delle attribuzioni).
In sostanza, la norma va interpretata nel senso per cui l’utile in natura conseguito dal socio viene ridotto dell’ammontare soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società. Fatto ad esempio in 100 il costo fiscale del bene e in 500 il suo valore normale, il socio consegue un utile in natura pari a 100, ovvero alla differenza tra il valore normale del bene (500) e l’ammontare tassato in capo alla società con l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (400). Questo importo verrà poi assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base all’entità della partecipazione del socio (qualificata o non qualificata).
Imposte ipotecaria e catastale sempre fisse
L’altra novità riguarda l’imposizione indiretta. Nella formulazione originaria del disegno di legge si prevedeva che, per le operazioni soggette ad imposta di registro proporzionale (e solo per queste), le imposte ipotecaria e catastale fossero dovute in misura fissa.
Si trattava di una previsione che avrebbe penalizzato in modo significativo le assegnazioni e le cessioni dei fabbricati strumentali, di regola soggette a registro fisso, per le quali la norma agevolativa di fatto non sarebbe stata tale. Per sopperire a tale problematica (amplificata dal fatto che, per i fabbricati strumentali, la base imponibile dell’imposta di registro è rappresentata dal valore venale e non dal valore catastale, che può invece essere utilizzato nell’ambito non suo proprio dell’imposizione diretta), la norma è stata modificata e ora prevede, nella sua formulazione definitiva, che l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, vede le aliquote ridotte al 50%, e che le imposte ipotecaria e catastale sono previste in misura fissa.
La novità è, quindi, rappresentata dal fatto che la misura fissa delle imposte ipocatastali prescinde dalla misura (fissa o proporzionale) dell’imposta di registro. Così, se ordinariamente un’attribuzione ad un socio di un immobile strumentale avviene in regime di esenzione IVA, con registro fisso e ipocatastali nella misura complessiva del 4%, nell’ambito della norma agevolativa verranno mantenute sia l’esenzione IVA che il registro fisso, ma le ipocatastali potranno anch’esse beneficiare della molto più favorevole misura fissa.
La problematica delle imposte indirette non si pone, invece, nell’ambito della trasformazione in società semplice, in quanto in tale operazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono comunque dovute in misura fissa.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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