Al via la «regionalizzazione» degli interpelli

Con un provvedimento, l’Agenzia delle Entrate potenzia il ruolo delle Direzioni regionali, con alcune eccezioni per differenti tipologie di istanze
È stato pubblicato ieri il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate volto a illustrare le modalità – in vigore dal 1° gennaio 2016 – di presentazione delle istanze di interpello di cui al novellato art. 11 della L. 27 luglio 2000 n. 212.
Con il citato provvedimento si è dato attuazione alle previsioni di cui all’art. 8 del DLgs. 156/2015 che, nell’ambito della più ampia revisione della disciplina degli interpelli, avevano demandato ad appositi provvedimenti “direttoriali” la definizione delle regole procedurali valevoli per la presentazione delle cinque sistematizzate tipologie di interpello (ordinario, qualificatorio, probatorio, antiabuso e disapplicativo).
In dettaglio, l’art. 2 del provvedimento in parola fornisce le necessarie indicazioni operative per la corretta individuazione degli uffici competenti alla ricezione delle diverse istanze; viene, infatti, previsto che, tranne poche e individuate eccezioni, gli interpelli dovranno essere rivolti alle direzioni regionali la cui competenza è determinata in funzione del domicilio fiscale del contribuente, per quanto riguarda le istanze aventi ad oggetto tributi erariali, e in funzione dell’ufficio atto ad applicare la norma tributaria oggetto di ruling, per quanto attiene invece le istanze di competenza del ramo Territorio.
È confermata, invece, la competenza delle strutture centrali dell’Amministrazione finanziaria (Direzione centrale normativa e Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare) per le istanze presentate dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione e dai contribuenti esteri.
Per effetto delle descritte modifiche in tema di individuazione dei soggetti competenti alla ricezione delle istanze di ruling, pertanto, gli interpelli in materia di “controlled foreign companies” (CFC), che prima della modifica dovevano essere presentati alla Direzione centrale normativa per il tramite della direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale dell’istante, d’ora in poi dovranno essere inviati direttamente alla Direzione regionale competente, salvo, per come innanzi precisato, il caso in cui l’istante non sia un grande contribuente.
Occorre, altresì, aggiungere che il criterio di competenza, contenuto nell’art. 2 del provvedimento, appena illustrato vale per tutte le tipologie di interpello fatta eccezione per le neo-introdotte istanze antiabuso, per le quali in via transitoria per il primo biennio (vale a dire fino al 31 dicembre 2017) dovranno essere inoltrate direttamente alla Direzione centrale normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente.
Nonostante il sostanziale potenziamento del ruolo delle Direzioni regionali, il provvedimento contempla comunque l’intervento delle Direzioni centrali al ricorrere di determinate ipotesi; si tratta in particolare, delle istanze per le quali la risposta è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 11, comma 6 della L. 212/2000 e delle istante di maggiore complessità o incertezza della soluzione. Al configurarsi di dette fattispecie, la risposta sarà fornita direttamente dalla Direzione centrale, garantendo comunque il rispetto dei tempi di risposta all’interpello da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, alle Direzioni centrali è affidato il compito di garantire, secondo procedure interne, l’uniformità di applicazione delle disposizioni attraverso il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali.
Altra importante novità attiene alle modalità di comunicazione tra contribuenti ed Amministrazione; il provvedimento in parola, infatti, anticipa l’implementazione di un servizio telematico dedicato erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in attesa dell’avvio di tale servizio, è possibile presentare l’istanza di interpello attraverso le tradizionali modalità di “consegna a mano”, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento e (preferibilmente) invio a mezzo posta elettronica certificata per i soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata. Nell’allegato A al provvedimento l’Agenzia delle Entrate fornisce i recapiti di posta elettronica degli uffici competenti.
Definito l’iter istruttorio
Ancora, il provvedimento descrive l’iter istruttorio da porre in essere nel caso di regolarizzazione delle istanze per carenza dei dati ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DLgs. 156/2015. In particolare, è previsto che l’invito a regolarizzare sia notificato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente e nei successi 30 giorni il contribuente debba provvedere, a pena di inammissibilità, alla regolarizzazione dell’istanza. Anche in tale ipotesi, i termini per la risposta iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell’ufficio richiedente.
Le altre previsioni contenute nel provvedimento in commento confermano, invece, orientamenti già consolidati; basti pensare, con riferimento alle modalità di presentazione, alla previsione secondo la quale l’stanza di interpello, debitamente sottoscritta, deve essere redatta in forma libera e in esenzione da bollo.
Viene, altresì, confermato che, nell’ipotesi in cui l’istanza d’interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’ufficio competente, la stessa sia trasmessa tempestivamente all’ufficio competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto; in tale ultima ipotesi, il termine per la risposta inizierà comunque a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio “realmente” competente.
Il provvedimento disciplina, infine, le ipotesi di rinuncia che può essere espressa da parte del contribuente, in ogni momento in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, ovvero automatica qualora la documentazione integrativa richiesta non sia trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta.
Fonte: Eutekne autore Grazia CARBONE

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