Ammortamenti fiscali: debutta il bonus del 140%

Secondo gli esperti de Il Sole 24 Ore, anche per i minimi si appalesa l’opportunità di potere fruire del cospicuo bonus.
Dunque, la maggiorazione del 40% del costo ammortizzabile e della quota capitale dei canoni di leasing prevista dalla legge di Stabilità (Legge 208/2015, articolo 1, commi 91-94) potrà essere effettuata già nel Modello Unico 2016 per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015. A tal fine occorre individuare il momento di effettuazione degli investimenti e risolvere alcuni dubbi interpretativi. Il beneficio spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai professionisti. Pur in assenza di conferme ufficiali, gli esperti del settore ritengono che possano fruirne anche le persone fisiche che si avvalgono del regime dei minimi, nonostante il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l’intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento. In questo caso, infatti, la deduzione integrale è dovuta al particolare meccanismo di determinazione del reddito previsto per tale regime. Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, che non deducono analiticamente i componenti negativi. Per individuare i beni agevolati valgono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate a proposito del credito d’imposta previsto dall’articolo 18 del Dl 91/2014 ma va tenuto presente che sono agevolate tutte le categorie di beni, esclusi: – i fabbricati e le costruzioni;
– i beni per i quali sono stabiliti, nel Dm 31 dicembre 1988, coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
– quelli indicati nell’allegato 3 della legge (condutture, materiale rotabile, aerei).
Gli investimenti possono essere effettuati ricorrendo all’acquisto in proprietà, alla costruzione in economia e alla stipula di un contratto di appalto o di leasing. L’utilizzatore non può, invece, fruire del beneficio in caso di locazione operativa – cioè senza opzione di riscatto – e di noleggio.
L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 ed è, quindi, necessario, in vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, verificare con attenzione se gli investimenti sono stati effettuati nel 2015 o nel 2016.
Su questo punto bisogna applicare le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, anche per i soggetti Ias e gli esercenti arti e professioni (come chiarito in occasione delle detassazioni Tremonti). Non assumono, pertanto, rilevanza la data di trasmissione dell’ordine di acquisto e quella di emissione della fattura, né l’eventuale pagamento di acconti o l’entrata in funzione del bene (che condiziona soltanto l’inizio dell’ammortamento e, quindi, della fruizione dell’agevolazione).
L’investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Eventuali patti di riserva della proprietà non assumono rilievo fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo. Per il leasing rileva la data di consegna al locatario.
Pare che, pur in mancanza di precisazioni ufficiali, in caso di consegna frazionata delle singole componenti del bene installate presso il cessionario, il costo si debba considerare sostenuto alla data in cui avviene l’ultima consegna, se si tratta di un macchinario complesso e l’installazione costituisce elemento essenziale della fornitura. Altrimenti dovrebbero assumere rilievo le date di consegna o spedizione dei singoli componenti.
L’agenzia delle entrate ha precisato, nella circolare 5/E del 2015, che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.
In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi nel periodo agevolato deve avvenire l’accettazione dell’opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori.
Fonte: Commercialista telematico

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