Ammortamenti «rafforzati» senza differite

Le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 (208/2015) comportano alcuni effetti contabili relativi all’iscrizione in bilancio della fiscalità differita.
Il problema, tuttavia, non tocca il superammortamento del 140 per cento: pertanto, in questo caso il conto economico non è penalizzato dalla contabilizzazione delle imposte differite passive. 
La maggiorazione del 40% del costo dei beni materiali strumentali nuovi (con alcune esclusioni), relativa agli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, si riflette nel pari incremento degli ammortamenti e comporta una variazione in diminuzione nel modello Unico ai fini delle imposte sui redditi: in bilancio l’ammortamento è effettuato in base ai criteri civilistici e l’ulteriore quota deducibile, pari al 40%, è dedotta ai fini delle imposte dirette mediante variazione in diminuzione (la norma non riguarda l’Irap). L’agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa.
La norma di favore, più che in un incremento degli ammortamenti deducibili, si traduce nell’incremento del costo di acquisto dei beni e, di conseguenza, non costituisce una sorta di ammortamento accelerato: è il costo che è incrementato – ovvero la base di calcolo degli ammortamenti – e di conseguenza il beneficio fiscale è definitivo, trattandosi di un «incremento virtuale ai soli fini della base di commisurazione dell’ammortamento fiscale».
Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo e per questo non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite: si può fare riferimento al paragrafo 56 dell’Oic 25, principio contabile che riguarda la contabilizzazione delle imposte sul reddito. 
Per i beni detenuti in leasing, analoghe disposizioni riguardano la deducibilità della quota capitale dei canoni e degli ammortamenti calcolati sul prezzo di riscatto.
Discorso diverso riguarda la rivalutazione dei beni risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2014, riconosciuta fiscalmente dal terzo esercizio successivo a quello nel quale è eseguita, in sostanza dal 2018 (plusv/minusvalenze dal 2019).
In questo caso gli ammortamenti effettuati sui nuovi valori rivalutati negli esercizi 2016 e 2017 hanno rilevanza fiscale solo per la quota parte riferita ai valori ante-rivalutazione e, per la differenza, comportano una variazione fiscale temporanea in aumento nel modello Unico. Nessun problema, invece, per gli ammortamenti contabilizzati nell’esercizio 2015, nel quale è effettuata la rivalutazione, che sono calcolati sui valori ante rivalutazione perché questa è operazione successiva (Oic, documento interpretativo 3/09 della legge di rivalutazione n. 185/08): gli ammortamenti sui nuovi valori si calcolano dal 2016.
Pertanto, se ricorrono le condizioni indicate nel principio contabile Oic 25, si iscrivono le imposte differite attive in relazione agli ammortamenti effettuati nel 2016 e 2017 che saranno recuperate al termine dell’ammortamento civilistico.
Invece, il principio contabile precisa che non è necessario iscrivere le imposte differite sulla riserva in sospensione d’imposta originata a seguito della rivalutazione (affrancabile con sostitutiva del 10%) quando vi sono scarse probabilità di distribuirla ai soci, tenendo conto dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, un’altra disposizione di favore per tutte le imprese (Ias e non Ias) interviene su quelli relativi a marchi e avviamento i cui maggiori valori, nel caso di aggregazioni aziendali, sino ad ora sono stati ammortizzati in dieci anni mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva (articolo 15 del decreto legge 185/08): la norma consente ora l’ammortamento in cinque esercizi. In questo caso devono essere iscritte in bilancio le imposte differite passive.
Infine, la prevista diminuzione dell’Ires – la cui aliquota scenderà nel 2017 al 24% – comporta il ricalcolo della fiscalità differita e, per le imprese che hanno iscritto in bilancio imposte differite attive, il ricalcolo delle stesse con imputazione del minore importo nella voce 22 «imposte» del conto economico, che risulta così penalizzato.
Infatti, il principio contabile Oic 25 precisa che il calcolo della fiscalità differita è effettuato applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio: questo riguarda tutta la fiscalità differita e, pertanto, imposte differite (passive) e imposte anticipate (differite attive).
Per le banche, invece, il problema è stato risolto diversamente al fine di non penalizzare i bilanci: maggiorazione dell’aliquota Ires del 3,5% e deducibilità degli interessi passivi al 100 per cento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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