Assegnazioni ai soci più «pesanti»

Con il testo finale della manovra tassate le riserve di utili non soggette a sostitutiva
Assegnazioni e trasformazioni in società semplice meno convenienti nella versione finale della legge di Stabilità dopo l’emendamento introdotto e approvato nel passaggio alla Camera (ora comma 118 dell’articolo 1). Tornano ad essere imponibili, infatti, le (eventuali) attribuzioni di riserve di utili in presenza di una delle operazioni agevolate previste. Ma procediamo con ordine.
Nella versione originaria del Ddl, nelle assegnazioni agevolate (ma il principio si applicava specularmente anche per le trasformazioni agevolate in società semplice) era disapplicato l’intero l’articolo 47 del Tuir e per questo (come segnalato su queste pagine,) considerando che l’articolo in questione è la disposizione che sancisce le regole di tassazione dei dividendi in denaro e in natura ricevuti dal socio, si doveva concludere che per i soci assegnatari non era prevista alcuna tassazione per il valore normale dei beni ricevuti in quanto non si configurava alcuna distribuzione di utili in natura. La norma, infatti, si limitava a puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti riduceva il costo fiscalmente rilevante della partecipazione. Ciò poneva semmai il solo problema dell’emersione del «sottozero» (la differenza negativa tra bene assegnato e costo della partecipazione), che fiscalmente è assimilato al dividendo.
La modifica
Con l’emendamento approvato lo scenario cambia radicalmente. Non viene più prevista, infatti, la disapplicazione in toto dell’articolo 47 del Tuir, ma solo del comma 1 secondo periodo e dei commi 5, 6, 7 e 8. Pertanto, resterebbe in vita il comma 1, primo periodo, che disciplina la tassazione delle distribuzioni degli utili in natura e che si renderebbe applicabile anche nell’ambito delle assegnazioni agevolate previste sempre dalla Stabilità. In pratica si torna allo scenario che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni afferenti le assegnazioni agevolate, in base al quale la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società era da intendersi fiscalmente irrilevante per il socio assegnatario, mentre le riserve di utili che venivano ad essere annullate per effetto dell’assegnazione dovevano essere tassate in capo al socio. La norma finale fa salva anche l’applicazione del comma 3 dell’articolo 47 per cui in caso di distribuzione di utili in natura il reddito tassabile è determinato sul valore normale dei beni assegnati. Il testo prevede che per gli immobili tale valore possa essere anche determinato sulla base delle rendite catastali rivalutate, eccezione che si ritiene a questo punto valida anche per la fiscalità dei soci assegnatari.
Alla luce delle modifiche parlamentari, il problema della tassazione delle riserve di utili in capo ai soci in sede di assegnazione agevolata si pone solo per le operazioni effettuate da società di capitali in virtù del principio che rende irrilevante per il socio di società di persone qualsiasi distribuzione di riserve di utili che abbiano già scontato a monte la tassazione Irpef per trasparenza .
Inoltre, stando alla lettera della norma, potrebbe comunque essere volontariamente disapplicato in sede di assegnazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir che disciplina la presunzione assoluta di preventiva distribuzione sul piano fiscale delle riserve di utili quando si attribuiscono ai soci riserve di capitale. Qualora vi siano, quindi, riserve di capitali capienti, in sede di assegnazione è consigliabile azzerare tali riserve che fiscalmente hanno solo l’effetto di ridurre fiscalmente il valore della partecipazione del socio ma che non generano imponibile tassabile (salvo l’eventuale «sottozero»), fermo restando il problema civilistico secondo cui l’attribuzione ai soci delle riserve deve tener conto del vincolo di distribuibilità di ciascuna riserva.
Infine, in caso di trasformazione regressiva in società semplice da parte di società di capitali, tutte le riserve di utili dovranno essere tassate in capo ai soci (per la quota che eccede l’imponibile su cui la società ha versato la sostitutiva, almeno secondo le interpretazioni del passato) visto che viene a estinguersi la società commerciale per dare origine nella sostanza a un soggetto fiscalmente assimilato a un privato.
Fonte: Il sole 24 ore autori  Paolo Meneghetti-Gian Paolo Ranocchi

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