Assegnazioni, sconti sul reddito

L’imponibile su cui la società paga la sostitutiva riduce la tassazione sul socio
Nei casi di assegnazione di immobili ai soci, alla luce dell’articolo 1, comma 118 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) si può ritenere che, nel caso di società di capitali che per effetto dell’operazione agevolata annullano riserve di utili, si avrà un dividendo tassabile, in capo al socio persona fisica, pari alla riserva annullata se il valore normale del bene è superiore a quello fiscalmente riconosciuto, e invece pari al valore normale del bene se questo è inferiore a quello fiscalmente riconosciuto.
Vediamo di esaminare i termini del problema. Anzitutto l’articolo 1, comma 118 prevede che non si applica sia la disciplina dell’articolo 47 del Tuir , comma 1 (ultimo periodo) sia quella dei commi 5, 6, 7, 8. Da questa previsione emerge che il bene assegnato costituisce utile in natura distribuito al socio e ciò in quanto resta applicabile l’articolo 47, comma 1, primo periodo del Tuir e soprattutto è applicabile il comma 3 dello stesso articolo, laddove afferma che l’utile in natura è imponibile in capo al socio in base al valore normale.
Al riguardo, due osservazioni:
il valore normale deve intendersi come valore catastale se è stata scelta questa opzione dalla società per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva; 
trattandosi di utile in natura, in caso di partecipazione non qualificata, il socio deve provvedere a versare alla società l’importo della ritenuta che essa deve versare sul dividendo attribuito. 
Ma come quantificare l’imponibile? In via ordinaria si tratterebbe esattamente del valore normale del bene assegnato, ma la circostanza che è stata pagata una imposta sostitutiva (e quindi definitiva) dalla società ha indotto l’agenzia delle Entrate a ritenere che nel limite dell’imponibile su cui è stata versata l’imposta sostitutiva non si abbia alcuna altra tassazione in capo al socio (circolare 40/E/2002).
Il primo caso che può presentarsi è che il valore normale/catastale dell’immobile assegnato sia superiore al costo fiscalmente riconosciuto, e pertanto si debba versare l’imposta sostitutiva (8% o 10,5% a seconda dei casi) sulla differenza. In questo caso il dividendo tassabile viene quantificato sottraendo al valore normale/catastale la differenza su cui è stata pagata imposta sostitutiva. Ad esempio, se il valore normale/catastale dell’immobile fosse 150 e il valore fiscalmente riconosciuto fosse 100 e la riserva annullata, sempre 100 fosse di utile, avremo in capo al socio un dividendo tassabile pari a 150- 50 = 100, cioè esattamente la riserva annullata contabilmente. In presenza di passività annullate, anche esse dovranno essere sottratte per determinare l’imponibile. Tornando all’esempio di prima, se al socio fosse attribuito insieme all’immobile un mutuo residuo di 70 e 30 fosse la riserva contabile attribuita, avremo che il dividendo tassabile sarebbe 150-50-70 = 30, cioè sempre il valore contabile della riserva annullata.
Il discorso cambia se il valore normale/catastale è inferiore a quello fiscalmente riconosciuto, ipotesi tutt’altro che infrequente, specie se l’immobile è stato rivalutato. Assunto che secondo la circolare 40/2002 l’assenza di imponibile su cui versare l’imposta sostitutiva non inficia la possibilità di fruire dell’operazione agevolata, in tal caso non avremo nulla da sottrarre al valore normale/catastale. Tuttavia la previsione letterale dell’articolo 47, comma 3 del Tuir induce a ritenere che si debba sempre assumere il valore normale per quantificare il dividendo tassabile sul socio, a prescindere dall’entità della riserva annullata. 
Riprendendo l’esempio di prima ipotizziamo che il valore normale/catastale sia 80, mentre il valore fiscalmente riconosciuto sia 100 e l’assegnazione avviene annullando 100 di riserve di utile. La società nulla paga e il socio avrà, a parere di chi scrive, un dividendo tassabile per 80 anche se 100 è la riserva annullata. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma da parte delle Entrate, posto che tale problematica si pone con frequenza solo in questi tempi di crisi del mercato immobiliare. La tesi sopra esposta permetterà di attribuire ai soci riserve di utili che diventano imponibili in capo al socio per ammontare inferiore rispetto al dato puramente contabile.
Fonte: Il sole 24 ore autore Stefano Chirichigno - Paolo Meneghetti

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