AUTOTUTELA IN CAMPO PER APPLICARE LA RIDUZIONE

01 APPLICAZIONE D’UFFICIO
Le nuove sanzioni del 15% in luogo del 30%, per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, saranno applicate d’ufficio sia in caso di emissione di cartelle di pagamento, sia in caso di avvisi bonari a seguito di controlli automatizzati. Può però capitare che il contribuente abbia ricevuto o riceva la richiesta di pagamento con l’applicazione delle vecchie penalità del 30 per cento
02 LA CARTELLA
È per esempio il caso di un contribuente che a dicembre 2015 ha ricevuto una cartella di pagamento con sanzioni per tardivo versamento di imposte per 20mila euro perché eseguito con ritardo di 5 giorni. Nella cartella può essere indicata la sanzione intera di 6mila euro, pari cioè al 30% di 20mila euro. In questo caso, il contribuente può presentare un’istanza in autotutela e chiedere la rideterminazione della sanzione. Anche senza ravvedimento, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici dovranno applicare la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni, e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Considerato che nell’esempio il ritardo è di appena 5 giorni, al contribuente deve essere chiesta la sanzione del 5%, pari cioè a mille euro (5% di 20mila euro)
03 L’AVVISO BONARIO
Altro esempio: il 20 dicembre 2015 un contribuente ha ricevuto un avviso bonario con richiesta di sanzioni per 12mila euro, pari al 30% sul versamento di 40mila euro eseguito con un ritardo di 16 giorni. Come specificato nell’avviso bonario, se il contribuente paga entro 30 giorni, cioè entro il 19 gennaio 2016, la sanzione si riduce a 4mila euro, pari cioè al 10% di 40mila euro. La sanzione ridotta a un terzo è prevista dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs 462/97: «L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute (...) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» inviata a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni annuali dei redditi, Irap e iva «ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione». È quindi importante che il contribuente presenti l’istanza in autotutela entro il 19 gennaio 2016, chiedendo l’applicazione delle nuove penalità. L’ufficio dovrà applicare la sanzione del 15% sul versamento di 40mila euro eseguito con un ritardo di 16 giorni, per l’importo di 6mila euro. Ricevuta la rideterminazione in autotutela delle somme dovute, l’ammontare delle sanzioni di 6mila euro si riduce a un terzo, cioè a 2mila euro (5% di 40mila euro).
Fonte: Il sole 24 ore autore Salina e Tonino Morina

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