Aziende, cessioni a tutela doppia

Responsabilità solidale tra cedente e cessionario estesa a tutti i tipi di trasferimento
Al debutto l’estensione della nuova responsabilità solidale tra cedente e cessionario di azienda a tutti i tipi di trasferimento con esclusione delle procedure concorsuali e straordinarie. Si tratta di importanti novità, in vigore con il nuovo regime sanzionatorio tributario (ormai fissata, salvo modifiche dell’ultima ora, per il 1° gennaio prossimo) che interesseranno tutti coloro che trasferiscono l'azienda a terzi.
I termini del problema 
La cessione di un’azienda che ha contratto debiti tributari o ha commesso violazioni fiscali deve considerare due esigenze contrapposte: la tutela erariale (perché se la cessione annullasse i precedenti debiti gli obblighi fiscali sarebbero facilmente eludibili) e la tutela dell’acquirente (il quale potrebbe essere inconsapevole delle violazioni commesse dal venditore in passato e quindi si ritroverebbe a rispondere di inadempimenti sconosciuti e imprevisti).
Il regime attuale 
L’articolo 14 del decreto legislativo 472/97 ha introdotto, a suo tempo, la responsabilità solidale nelle ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda, prevedendo che il cessionario risponda in solido con il cedente nel pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tuttavia il legislatore ha previsto importanti limitazioni a questa responsabilità:
la preventiva escussione del cedente; 
l’obbligo di versamento non eccedente il valore dell’azienda o del ramo d’azienda acquisito; 
l’obbligazione del cessionario limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. 
Un’ulteriore tutela per l’acquirente è rappresentata, poi, dalla possibilità di richiedere un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il cessionario, a tal fine, può così chiedere all’agenzia delle Entrate un attestato che documenti il totale eventualmente dovuto dal venditore dell’azienda all’Erario. Il certificato, sia se negativo, sia se non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio e pertanto al cessionario dell’azienda non possono essere richieste somme.
Esiste poi una clausola di salvaguardia per l’amministrazione secondo la quale le limitazioni della responsabilità solidale non operano qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Le novità in arrivo 
Il decreto legislativo 158/2015, di riforma del sistema sanzionatorio, ha integrato questa norma, escludendo la responsabilità in questione allorché la cessione avvenga nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis del Rd 267/1942), di un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d dello stesso decreto) o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
Va detto che il ministero dell’Economia e delle finanze (risoluzione 112/99) aveva in passato già escluso tale responsabilità per le compravendite eseguite nelle procedure concorsuali. Secondo quel documento di prassi, infatti, una diversa interpretazione avrebbe comportato una sistematica responsabilità “esclusiva” (e non solidale) in capo al cessionario dei beni del fallimento, attesa l’impossibilità di escutere preventivamente il fallito. Da segnalare poi che l’espressa esclusione della responsabilità introdotta anche per la fase di liquidazione del patrimonio interessa sicuramente una vastissima platea di contribuenti. La nuova norma estende poi l’applicazione della disposizione a tutti i casi di trasferimento di azienda, inclusi i conferimenti. In passato, salvo isolate posizioni di taluni uffici, ne rispondeva invece soltanto l’acquirente. 
Dal 1° gennaio 2016 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 anche il conferitario, ovvero ogni altro soggetto che acquisisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’azienda, sarà responsabile, secondo le nuove previsioni contenute nel ripetuto articolo 14 del Dlgs 472/97. Si tratta, in questo caso, di un evidente ampliamento volto a escludere che, con operazioni diverse dalla cessione, si possa eludere l’obbligo di rispondere nei termini sopra citati delle violazioni fiscali pregresse.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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