Bonus fiscale per l’acquisto di appartamenti da locare: decreto attuativo pubblicato nella G.U.

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015, il Decreto 8 settembre 2015.
Si tratta delle modalità di attuazione e   procedure   di   verifica   ai   sensi dell’articolo 21, comma 6, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.

Proprio tale Decreto Legge 133/2014 ravvisava la necessità di fornire ai contribuenti un’informazione completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della deduzione prevista. Ne è quindi scaturito tale decreto attuativo ora apparso in gazzetta.
Come è noto, l’art. 21 del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto “Sblocca Italia”) prevede la possibilità, per persone fisiche non esercenti attività commerciale, di dedurre dal reddito complessivo, risultante ai fini IRPEF, un importo pari al 20% delle spese sostenute, nel limite di 300.000 euro, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni. L’agevolazione è limitata agli acquisti sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
Il bonus spetta nella misura del 20% del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita. Sono inoltre deducibili gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare.
Il beneficio fiscale va ripartito in 8 quote annuali di pari importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione . Considerando che il tetto alla deduzione è fissato a 60.000 euro (ossia il 20% di 300.000), la quota annua massima deducibile è pari a 7.500 euro.
Fonte: il commercialista telematico

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