CARTELLE DI PAGAMENTO. OCCHIO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO

Senza la produzione della ricevuta di spedizione la notifica per posta non può dirsi perfezionata
In tema di notifica per posta, il ricorso tributario avverso la cartella di pagamento è inammissibile se il ricorrente non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata e il concessionario della riscossione NON si è costituito in giudizio. L’avviso di ricevimento prova il perfezionamento della notificazione nei confronti del concessionario.
È quanto emerge dalla sentenza n. 5212/14/15 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto da una srl, avverso una cartella di pagamento per IRAP 2007, in quanto, essendo stata effettuata la notifica a mezzo posta, la ricorrente aveva depositato la sola cartolina di spedizione, ma non la ricevuta di ritorno della raccomandata, sicché la notifica all'agente della riscossione non poteva dirsi perfezionata.
Ebbene, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la società ha proposto appello. Ma tale iniziativa non ha dato i frutti sperati: la sentenza di prime cure, infatti, è stata confermata dalla CTR del Lazio.
Nel rigettare l’appello, la CTR capitolina afferma che, a norma dell'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato che, in base agli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., può essere effettuata anche direttamente a mezzo del servizio postale.
Quanto poi alla prova del perfezionamento della notificazione, la giurisprudenza costante richiede, nelle notificazioni a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cassazione 4891/2015), non essendo sufficiente il bollettino di spedizione della stessa. “E nel caso in esame”, scrivono i giudici dell’appello, “nessuna produzione di tale avviso ha fatto la parte ricorrente, non risultando, malgrado le contrarie dichiarazioni, tale avviso di ricevimento depositato in atti. Né può attestarsi l'avvenuto raggiungimento dello scopo della notifica, non essendosi il concessionario della riscossione costituito in primo grado. E va dato atto che le contestazioni avverso la cartella di pagamento attengono in primo luogo a dedotte carenze del concessionario (decadenza dei termini di notifica; nullità della notifica della cartella per mancanza di motivazione o di chiarezza; mancata allegazione della prova; mancata spiegazione del calcolo degli interessi; mancata sottoscrizione; inesistenza dell'obbligazione), per cui la mancata prova della notifica produce con certezza l'inammissibilità del ricorso introduttivo”.
In Cass. (Sez. VI civ.) n. 4891/15 citata in motivazione dalla CTR Lazio si legge, per quanto qui interessa, che, in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non all’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante. Va da sé che allorquando sia lo stesso lo stesso destinatario a dover dimostrare la data di notificazione a mezzo posta di un atto, la produzione della busta contenente il plico è idonea a dimostrare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non può essere avvenuta la consegna.
Fonte: FISCAL FOCUS

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