Cessioni gratuite, meno vincoli

Niente comunicazione a Entrate e Gdf per valori fino a 15mila euro
Niente più comunicazione all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza per la cessione gratuita di beni facilmente deperibili o di valore non superiore a 15mila euro.
Il Dpr 441 del 1997, stabilisce precise regole al fine di poter vincere le così dette presunzioni di cessione e di acquisto di beni “in nero”.
È preliminarmente il caso di ricordare, infatti, che tutti i beni che gli organi di controllo non dovessero trovare presso l'azienda o che dovessero trovare, senza alcun documento che giustifichi, rispettivamente, il loro acquisto o la loro cessione, si presumono acquistati o ceduti non attraverso i canali ufficiali.
Al fine di vincere tale pericolosa presunzione, le imprese devono adeguatamente tutelarsi attraverso la predisposizione di tutta una serie di documenti o di attività propedeutiche come, ad esempio, l'emissione di corretti documenti di trasporto (Dft) o l'istituzione di registri di carico e scarico.
Ove, infatti, tali adempimenti venissero omessi, i beni non rinvenuti all'interno dell'azienda, intendendo per tale anche le filiali, le succursali, e gli altri luoghi di svolgimento dell'attività, si presumerebbero ceduti irregolarmente, e cioè senza emissione di fattura, ovvero, ove rinvenuti senza “giustificazione”, si presumerebbero acquistati altrettanto irregolarmente.
È il caso di sottolineare, con riferimento alle sedi secondarie, alle filiali, alle succursali, o, ancora, agli stabilimenti, ai negozi, ma anche ai mezzi di trasporto, che la norma stabilisce che la disponibilità di tali “luoghi” di possibile conservazione dei beni deve necessariamente risultare dalla iscrizione al registro delle imprese, alla camera di commercio o da altro pubblico registro ovvero dalla comunicazione di modifica di cui all'articolo 35 del Dpr 633/72.
I beni, però, potrebbero risultare non più presenti in azienda anche per motivi diversi: essi, infatti, potrebbero essere stati oggetto di distruzione o trasformazione volontario, o, ancora, perduti, per cause straordinarie.
Mentre in quest'ultimo caso il contribuente dovrà fornire, in caso di verifica, idonea documentazione rilasciata da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in caso di distruzione o trasformazione è necessario attivare una più complessa procedura che prevede, in buona sostanza, una comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, la redazione di un verbale da parte di un pubblico funzionario o da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni (documento sostituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i beni il cui costo non è superiore ad euro 10mila), e, ancora, la presenza di un documento di trasporto.
Infine, nel caso in cui i beni vengano ceduti gratuitamente nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica nonché ad Onlus, va sempre effettuata la comunicazione scritta all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza ed emesso il documento di trasporto, ma va anche raccolta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale il destinatario deve attestare natura, qualità e quantità dei beni ricevuti. È proprio con riferimento alle cessioni gratuite ai soggetti sopra indicati, che interviene la legge di stabilità 2016. Fino al 31 dicembre 2015, infatti, la comunicazione scritta poteva non essere recapitata agli organi amministrativi qualora il costo della merce ceduta fosse stato non superiore a 5.164 euro. La legge di stabilità non solo innalza tale soglia ad euro 15mila, ma esclude la comunicazione anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualsiasi sia il loro costo di acquisto.
Fonte: Il sole 24 ore autore Michele Brusaterra

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