Con i superammortamenti sconto anche per il leasing

Bonus su acquisti di beni strumentali dal 15 ottobre 2015 a dicembre 2016
Un ampio menu di agevolazioni per le imprese. La legge di Stabilità (che verrà pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale) contiene, solo per citare alcune misure: super ammortamenti, rivalutazione dei beni di impresa, assegnazione agevolata di beni ai soci, estromissione degli immobili dell’impresa individuale, incremento delle deduzioni forfetarie ai fini Irap, modifiche del regime forfetario per i soggetti di piccole dimensioni e delle start up. A queste agevolazioni si accompagna una previsione strutturale di riduzione dell’aliquota dell’Ires al 24% che, tuttavia, decorrerà dal 2017. Alcune previsioni riguardano, in particolare, gli enti creditizi e finanziari: è, infatti, disposta la deducibilità integrale degli interessi passivi ai fini Ires e Irap a fronte, tuttavia, dell’introduzione di una addizionale Ires di 3,5 punti percentuali.
Gli investimenti 
La misura agevolativa che presenta maggiore appeal è certamente quella dei superammortamenti la cui finalità è agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi. 
Dal punto di vista soggettivo, sono interessate imprese ed esercenti arti e professioni. Risulta irrilevante il regime contabile adottato; dovrebbero restare esclusi i forfettari in quanto non deducono quote di ammortamento. Oggetto dell’investimento sono i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa con esclusione degli investimenti:
per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988) inferiori al 6,5% (beni a più lunga vita utile, come per esempio silos, vasche e serbatoi);
in fabbricati e costruzioni;
in beni di cui allegato alla legge (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).
L’agevolazione è possibile sia per l’acquisizione diretta sia per quella derivante da contratti di locazione finanziaria; resta escluso il noleggio, nel senso che il beneficio non può essere goduto dall’utilizzatore mentre può essere goduto dalla società di noleggio che potrebbe, quindi, “traslare” una parte del bonus sul prezzo del noleggio. 
Gli investimenti in beni materiali strumentali devono perfezionarsi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Al riguardo, seguendo le precedenti indicazioni di prassi, si può dire che nel caso di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione oppure, se successivo, il momento di traslazione della proprietà. Nel caso di contratti di appalto, rileva il momento di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di Sal per partite divisibili, accettate dal committente con la liquidazione definitiva. Nel caso del leasing, vale la data di consegna del bene al locatario, salvo la presenza di clausole di prova a favore di quest’ultimo, circostanza nella quale occorre fare riferimento alla dichiarazione di esito positivo della prova e del collaudo.
L’agevolazione, che compete ai fini delle imposte sui redditi e non dell’Irap, consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing). A fronte di una spesa di 100 si può ammortizzare 140; dal punto di vista operativo, in assenza di transito al conto economico, si procederà a una deduzione extracontabile. 
Il beneficio rileva ai soli fini degli ammortamenti e quindi è esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all’atto del realizzo del bene, così come ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni. Pertanto, il beneficio risulterà tanto più elevato quanto più il bene viene mantenuto nell’economia del soggetto.
Le autovetture 
Per il comparto auto, è previsto anche un incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le autovetture diverse: 
da quelle destinate all’utilizzo esclusivamente strumentale e a uso pubblico; da quelle che, per la maggior parte del periodo di imposta, sono concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori. 
Sono, quindi, interessati i veicoli non assegnati ai dipendenti e utilizzati in modo generico nell’attività di impresa o di lavoro autonomo, il cui limite di costo fiscalmente rilevante sale da 18.076 euro a 25.306 euro. Se l’investimento è effettuato da un agente di commercio, il tetto sale da 25.823 euro a 36.152 euro.
Per i canoni di leasing, l’agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale, e non anche quella interessi, eventualmente maggiorata del prezzo dell’opzione finale di riscatto. Per determinare quale sia la quota agevolata si dovrebbe poter fare riferimento al metodo forfetario del Dm 24 aprile 1998. Praticamente, il bonus verrebbe applicato alla stessa base utilizzata nel caso di acquisto diretto che vuol dire applicare la maggiorazione del 40% al costo sostenuto dal concedente. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Miele

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