Corsa all’assegnazione agevolata

Possibile ridurre al massimo il valore che influenzerà i conti di ricavi e reddito 2016
Società di comodo, corsa alle assegnazioni agevolate per ridurre la base di calcolo del reddito e dei ricavi minimi. Le società non operative che intendono assegnare o cedere beni immobili ai soci devono accelerare la stipula degli atti per massimizzare gli effetti sui calcoli dell’esercizio 2016. Anche per la trasformazione in società semplice, giocare d’anticipo può essere utile per attenuare il peso del reddito minimo sull’ultimo periodo di imposta. 
Società di comodo 
La nuova disciplina delle assegnazioni e cessioni agevolate di beni immobili ai soci, introdotta dai commi 115 e seguenti della legge 208/2015, con scadenza a fine settembre 2016, non prevede, a differenza di precedenti disposizioni, norme che consentano la disapplicazione delle regole sulle società non operative a favore dei soggetti che se ne avvalgono. Al contrario, per le società di comodo (in almeno due esercizi del triennio 2013-2015), categoria nella quale rientrerà la maggior parte dei contribuenti interessati al provvedimento, è prevista una maggiorazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dall’8 al 10,5 per cento.
Le società che assegneranno (o cederanno) beni immobili ai soci, senza operare lo scioglimento e la cessazione dal registro delle imprese, dovranno dunque continuare a svolgere il test di operatività riducendo la base di calcolo dei ricavi minimi (e, in caso di non operatività, quella del reddito minimo) del costo fiscale dei beni trasferiti. I calcoli degli enti non operativi si effettuano applicando le percentuali di legge al valore fiscale delle attività (immobili, partecipazioni, eccetera) determinato su media triennale per i ricavi e su media dell’esercizio per il reddito minimo, con ragguaglio ai giorni di possesso per i beni acquistati o ceduti nel periodo di imposta. 
La corsa contro il tempo 
Coloro che intendono estromettere beni immobili per ridurre il volume dei ricavi minimi e riequilibrare la posizione ai fini del test di operatività, o anche solo per ridurre il reddito imponibile presunto (il caso è, ad esempio, quello di immobili sfitti, oppure di immobili con valore fiscale molto elevato a fronte di canoni di affitto modesti), faranno dunque bene ad accelerare il più possibile gli atti di assegnazione o cessione, senza attendere la scadenza del 30 settembre. In questo modo, infatti, pur non ottenendo alcun beneficio sulla situazione di operatività per l’esercizio 2015 (Unico 2016), si potrà ridurre al massimo il valore (ragguagliato ai giorni di possesso) che influenzerà i conteggi sia dei ricavi sia, soprattutto, del reddito, per il 2016 (Unico 2017). Si pensi ad esempio a una società che detiene da oltre un triennio un immobile abitativo sfitto, di costo fiscale pari a mille (ricavi presunti 6% pari a 60 e reddito minimo 4,5% pari a 45). Se l’assegnazione avviene a fine gennaio 2016, il valore medio triennale per il 2016 (media di 1000+1000+85) sarà di 695 (ricavi presunti pari a 42). Per il calcolo del reddito minimo 2016, l’immobile si considererà per un importo di 85 (1.000:366x31), con un imponibile di 4. Se invece l’assegnazione ritarda fino al 30 settembre, il valore ragguagliato ai giorni del 2016 passa a 748 (1.000:366x274), con reddito minimo che cresce da 4 a 36, e la media triennale del 2016 passa a 916 (media di 1.000+1.000+748), con ricavi minimi che passano da 42 a 55.
Disapplicazione 
Considerazioni analoghe si possono fare per quelle società che procederanno a trasformarsi in società semplice, uscendo in questo modo, in toto, dalla disciplina degli enti non operativi. Se l’atto viene anticipato ai primi mesi di quest’anno, la durata dell’ultimo periodo di imposta di non operatività sarà giocoforza ridotta al minimo e il calcolo del reddito presunto ne trarrà un corrispondente beneficio. Se invece, approfittando della norma agevolativa, la società viene sciolta per essere poi cancellata a seguito dell’integrale assegnazione dei beni posseduti, si potrà usufruire, per l’intero periodo di liquidazione, dell’ipotesi di disapplicazione automatica prevista dal provvedimento del 14 febbraio 2008.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

Commenti