Crediti, rinunce dei soci da quantificare

Senza la determinazione del costo per il Fisco la somma diventa sopravvenienza attiva
Dal 2016 le rinunce ai crediti vantati dai soci verso la partecipata dovranno essere formalizzate con maggiore attenzione, dovendo riportare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore fiscalmente riconosciuto. In caso contrario (anche per semplice dimenticanza), la società partecipata dovrà considerare imponibile l’intero importo della sopravvenienza attiva emergente dalla rinuncia.
In periodo di crisi economica e finanziaria, sono frequenti le rinunce ai crediti vantati dai soci verso la società, generalmente con lo scopo di consentire alla partecipata di coprire le perdite senza dover, per forza, ricapitalizzare
Va osservato che, per effetto dell’articolo 13 del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) dal periodo d’imposta 2016 la rinuncia «si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale» (nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 Tuir). Conseguentemente, quest’ultima somma perde la sua “tradizionale” neutralità fiscale, divenendo imponibile per la società partecipata. 
La novità interessa da vicino anche tutte le società (spesso a ristretta base societaria) in cui il credito a cui si rinuncia è un finanziamento di pari importo erogato dal socio, con valore fiscale coincidente con l’ammontare del credito. Infatti, dal 2016, nel caso in cui il socio si dimenticasse di comunicare alla partecipata (al momento della rinuncia), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del proprio credito, quest’ultimo (per espressa previsione di legge) deve essere assunto dalla partecipata stessa in misura pari a zero, con conseguente integrale tassazione della sopravvenienza attiva emergente dalla rinuncia. Poiché, sulla base dei principi contabili (Oic 28), questa rinuncia viene generalmente allocata nell’ambito del patrimonio netto della società partecipata, all’assenza dell’importo nel conto economico deve conseguire una variazione in aumento in Unico. La novità dell’adempimento, la sua introduzione in una disposizione normativa dedicata alle “perdite su crediti” e una certa tendenza a considerare queste modifiche come rivolte solo alle imprese più strutturate (o con soci a loro volta in regime d’impresa) potrebbero creare diffusi problemi, per cui appare opportuno implementare già sin d’ora i modelli “standard” utilizzati per le comunicazioni di rinuncia al credito (finanziario o commerciale) da parte del socio, inserendo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il costo fiscalmente riconosciuto e prevedendone l’invio tramite Pec o altro sistema che possa garantire la data certa (un esempio di comunicazione aggiornata è quello pubblicato a lato). Per le rinunce effettuate (con data certa) nel periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 le nuove formalità non sono necessarie, e la sopravvenienza attiva sorta in capo alla partecipata non è fiscalmente rilevante, a prescindere dal costo fiscalmente riconosciuto del credito presso il socio.
Si può ragionevolmente ritenere che la prescrizione riguardi anche le rinunce provenienti dai soci non imprenditori (circolare 52/E/2004) e ciò in quanto il nuovo comma 4-bis non fa alcuna distinzione in tal senso e la considerazione che, in questa fattispecie, raramente il costo fiscale del credito differisce dal suo valore nominale non pare essere una motivazione valida per escludere l’adempimento della comunicazione. In attesa di una pronuncia delle Entrate, comunque, è consigliabile assumere un atteggiamento prudente.
Trattamento analogo a quello qui descritto si verifica nelle operazioni di conversione del credito in partecipazione, a prescindere dalla modalità eseguita per originare tale “trasformazione” (ad esempio, la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione). In questo caso, secondo la relazione al Dlgs, «le perdite eventualmente rilevate al momento della conversione che risulteranno deducibili per il creditore comporteranno, anch’esse, una sopravvenienza attiva tassabile in capo al debitore». La formalizzazione della rinuncia al credito di natura finanziaria consente alla società partecipata di fruire di un incremento della “base Ace” (articolo 5, comma 2, lettera a, decreto 14 marzo 2012).
È opinione condivisa che le rinunce da parte dei soci persone fisiche non vadano indicate nella comunicazione dei finanziamenti da inviare telematicamente all’Agenzia entro 30 giorni dal termine per la dichiarazione del relativo periodo d’imposta, non denotando alcuna manifestazione finanziaria del socio, la quale si è già esplicitata al momento dell’erogazione del finanziamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

FAC SIMILE LETTERA DI RINUNCIA
Beta Srl
Corso Garibaldi, 13
Indirizzo PEC: beta.srl@pec.gruppobeta.it
12100 CUNEO (CN)

Spett.le
Gamma S.p.A.
Viale della Vittoria, 14
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)
Invio tramite PEC all’indirizzo gamma.spa@pec.gruppobeta.i t
Cuneo, 21 marzo 2016
Oggetto: Rinuncia al finanziamento e comunicazione del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia
Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di legale rappresentante della società Beta Srl sopra emarginata, dichiara, con la presente, che la società rinuncia alla restituzione del finanziamento infruttifero di euro 150.000 (centocinquantamila/00) concesso alla partecipata società Gamma SpA in data 15 settembre 2012, al fine di dotare Gamma SpA dei mezzi necessari per la copertura della perdita maturata nell’esercizio 2015.
La rinuncia ha effetto immediato, ha ad oggetto l’intero importo del credito vantato ed è irrevocabile.
(per Beta Srl)
Il LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
(dottor Mario Rossi)

FAC SIMILE ATTESTAZIONE DEL COSTO FISCALE 
Io sottoscritto Mario Rossi nato a Torino il 25 maggio 1975, in qualità di legale rappresentante della società Beta Srl, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiaro
ex articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, e per gli effetti di cui all'articolo 88, comma 4-bis, Dpr n. 917/1986 che il credito vantato da Beta Srl nei confronti della partecipata Gamma SpA, per il quale Beta Srl ha operato in data odierna la rinuncia integrale, ha un valore fiscale di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), pari al valore nominale.
Si allega copia di documento di identità in vigore.
Cuneo, 21 marzo 2016
In fede
(Mario Rossi)

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