Da domani sanzioni fiscali ridotte

Le nuove regole si applicano anche a contestazioni ante 2016 non ancora definitive
Riforma delle sanzioni amministrative pienamente operativa da domani, 1° gennaio, un anno prima rispetto alla data originariamente prevista nel Dlgs 158/2015.
La legge di Stabilità 2016, la 208/2015, ha eliminato l'entrata in vigore nel 2017 che aveva sollevato molte perplessità soprattutto se collegata all'immediata efficacia delle modifiche apportate con riferimento ai reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000.
Dal 2016, pertanto, saranno pienamente operative le nuove sanzioni previste per l'omessa e infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o tardivo versamento dei tributi.Queste modifiche, comunque, potranno applicarsi non solo per le violazioni commesse dalla data di entrata in vigore delle norme, ma anche per quelle commesse in precedenza per il principio del “favor rei”. Tale estensione, inoltre, troverà applicazione anche per il ravvedimento operoso.
Omessa dichiarazione
La novità più importante introdotta rispetto all’omessa dichiarazione (Irpef/Ires, Irap e Iva) è la possibilità di ridurre la sanzione ordinaria tramite la presentazione del modello dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. La dichiarazione, infatti, si considera omessa se non è trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza del termine. In caso di omissione, la sanzione (rimasta invariata) va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di euro 250 (prima 258). Il nuovo articolo 1 del Dlgs 471/1997 ha introdotto, tuttavia, una mitigazione della sanzione applicabile nell'ipotesi in cui il contribuente che si è dimenticato di trasmettere il modello lo faccia dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva. Ciò a condizione che non sia iniziata alcuna attività accertativa. In questa ipotesi, infatti, la sanzione andrà dal 60% al 120 per cento. La presentazione tardiva non consente comunque di eliminare la violazione commessa in quanto, in base all'articolo 2, comma 7 del Dlgs 322/1998 non modificato, sono valide solo le dichiarazioni presentate tempestivamente con un ritardo massimo di 90 giorni, ma ha il solo scopo di premiare (con l'abbattimento alla metà della sanzione) l'intento collaborativo del contribuente.
Infedele dichiarazione
La riforma riduce la sanzione ordinaria per le violazioni configurabili come infedele dichiarazione con una forbice del 90-180% che, tuttavia, si incrementano dal 135% al 270% nel caso di condotte fraudolente, ma, soprattutto, introduce una notevole riduzione per le “condotte” meno gravi.
Tra queste rientrano il caso di “esigua evasione” (maggiore imposta accertata inferiore al 3% di quella dichiarata e non superiore a 30mila euro) e di evasione derivante da errori relativi all'applicazione del principio di competenza. In entrambe le ipotesi la sanzione diventa dal 60% al 120 per cento. Inoltre, nel caso in cui l'evasione derivante da inesattezze sull'imputazione temporale di un componente non abbia comportato alcun danno erariale, la sanzione diventa fissa, 250 euro.
Ritardi contenuti
La novità più importante riguarda la riduzione della sanzione base del 30% al 15% per le “lievi tardività”, vale a dire, entro 90 giorni dalla scadenza. Oltre continuerà ad applicarsi la sanzione del 30 cento. Questa riduzione incide anche sui ravvedimenti “sprint” eseguiti entro i primi 15 giorni. In questo caso, infatti, la misura della sanzione deve essere calcolata considerando un quindicesimo della sanzione base (15%) per ogni giorno di ritardo. Quindi, nel calcolare il ravvedimento occorrerà prendere a riferimento tre ipotesi a seconda del momento in cui esso verrà effettuato. La prima, relativa ai primi quindici giorni dalla scadenza, si considererà la soglia del 15% divisa per 15 e moltiplicata per i giorni di ritardo, la seconda (dal 16° al 90° giorno) dove la misura della sanzione è del 15% e, infine, la terza, (dal 91° giorno) con la sanzione al 30 per cento.
Favor rei
In base all'articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/1997, le nuove e più favorevoli sanzioni troveranno applicazione anche con riferimento alle violazioni commesse ante 2016 a condizione che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni «non sia divenuto definitivo». Sul punto la circolare 180/E/1998 aveva sottolineato che nel caso in cui la sanzione non sia stata ancora irrogata ovvero sia stata applicata con provvedimento non ancora definitivo, opera il principio del favor rei e si deve riconoscere la misura sanzionatoria più lieve. In altri termini, i contribuenti potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di Pvc, avvisi di accertamento, avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si è scelta la strada dell'impugnazione o dell'accertamento con adesione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti Dennis Pini
Infedeltà, il controllo favorisce lo sconto
Ravvedimento operoso più efficace con le modifiche apportate al sistema sanzionatorio e operante anche per correggere autonomamente eventuali violazioni commesse prima del 2016, ma autoliquidate da domani, 1° gennaio 2016.
Così, ad esempio, il ravvedimento del secondo acconto delle imposte fatto fino al 31 dicembre avrebbe comportato l'applicazione della sanzione del 30% per cento. Dal 2016 ed entro 90 giorni dalla naturale scadenza, si applicherà invece la misura del 15 per cento.
Il medesimo ragionamento vale anche per le violazioni inerenti i casi di infedele dichiarazione ove la sanzione ordinaria applicabile è dal 90 al 180% (fino al 2015 del 100 al 200%).
Il perimetro sanzionatorio collegato alle ipotesi della dichiarazione infedele, tuttavia, si è arricchito di nuove fattispecie per le quali sono state previste misure ancora più favorevoli (60-120%). Si tratta dei casi in cui l'evasione riscontrata risulta di lieve entità rispetto al reddito dichiarato (inferiore al 3% e a 30mila euro) o derivante da errori di competenza con o senza danno erariale.
Tale ampliamento ha interessato anche l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, ove è stato previsto un medesimo abbattimento delle sanzioni se il contribuente presenta il modello omesso entro il termine di inoltro della dichiarazione successiva e non siano iniziati controlli.
Con riferimento a queste nuove casistiche ci si domanda se, dal 1° gennaio 2016, il contribuente che si accorge di rientrare all'interno di queste per aver, ad esempio, omesso la presentazione di Unico 2015 o di aver commesso errori di competenza, possa o meno usufruire del ravvedimento operoso applicando la sanzione del 60% ridotta ad un ottavo o addirittura la sanzione fissa di euro 250 (ridotta sempre ad un ottavo) con riguardo agli errori di competenza senza danno erariale.
Sul punto, da un'interpretazione letterale di quanto precisato nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo tale possibilità appare riservata al solo caso in cui le violazioni vengano accertate in sede di controllo.
In altri termini, parrebbe che nel caso di violazioni di lieve entità o relative a errori di competenza, l'eventuale ravvedimento dovrebbe essere effettuato corrispondendo la sanzione del 90%, ridotta in base al momento temporale di effettuazione dell'autocorrezione, e non invece in base al 60% o in misura fissa di 250 euro.
Tale lettura, tuttavia, sembrerebbe essere contraria allo spirito della norma, la quale è chiaramente orientata a una nuova e maggiormente variegata modulazione delle sanzioni in ragione della gravità della violazione commessa.
Ciò soprattutto perché tale interpretazione condurrebbe a una soluzione poco razionale, in quanto utilizzare il ravvedimento significherebbe applicare una sanzione base più alta rispetto alla scelta di attendere l'eventuale verifica. Al contrario, l'utilizzo delle soglie più favorevoli in sede di ravvedimento consentirebbe ugualmente all'Amministrazione finanziaria di avere un congruo periodo per effettuare i controlli: con l'integrativa i termini per l'accertamento ricominciano a decorrere dalla data di presentazione (e i termini di accertabilità sono stati allungati dalla legge di stabilità 2016).

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