Distruzione beni aziendali: niente comunicazione al Fisco fino a € 15.000,00

La legge di Stabilità 2016 (comma 396, articolo unico, Legge n. 208/2015) ha portato a € 15.000,00 il tetto sotto il quale non è più necessario comunicare all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza la cessione di beni deperibili o di valore limitato.
La comunicazione è esclusa anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualunque sia il loro costo di acquisto. In caso di perdite per cause straordinarie il contribuente, in caso di verifica, dovrà fornire idonea documentazione rilasciata dalla Pa competente o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In caso di distruzione o trasformazione va inviata una comunicazione scritta con la redazione di un verbale da parte di un pubblico funzionario o da ufficiali delle Fiamme gialle o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione. La comunicazione serve anche in caso di cessione gratuita dei beni ad enti pubblici, associazioni e fondazioni con finalità di assistenza.
Dunque, per la cessione gratuita di beni facilmente deperibili o di valore non superiore a € 15.000,00 non è più necessario effettuare la relativa comunicazione all’Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza. Fino al 31 dicembre 2015, infatti, andava effettuata una comunicazione scritta qualora il costo della merce ceduta fosse stato superiore a 5.164 euro: con la nuova legge di Stabilità (Legge 208/2015) viene innalzata tale soglia a 15mila euro, escludendo la comunicazione obbligatoria anche in presenza di cessione gratuita di beni facilmente deperibili, qualsiasi sia il loro costo di acquisto. Le comunicazioni obbligatorie all’Amministrazione e alla GdF sono state introdotte dal D.P.R. 441/1997, che stabiliva regole per poter vincere le presunzioni di cessione e di acquisto di beni in nero.
Fonte: Il commercialista telematico

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