Forfettari al test delle regole 2016

Più vantaggi per chi inizia ora l’attività e per chi ha redditi di lavoro dipendente
Le statistiche ufficiali non permettono ancora di sapere se nelle ultime settimane del 2015 c’è stato un boom di aperture di partite Iva come nel 2014, per entrare nel regime dei minimi al 5% (regime di vantaggio previsto dall’articolo 27 del Dl 98/2011). Ma di certo, considerando anche le novità dettate per il regime forfettario dalla legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015), professionisti e contribuenti devono tenere conto di regole diversificate in base al momento d’inizio dell’attività.
Il regime forfettario per il 2016 prevede la significativa novità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (al posto del 15%) sul reddito determinato in forma forfettaria, quindi applicando la percentuale di redditività ai compensi o ricavi incassati. L’agevolazione è applicabile per cinque anni per coloro che iniziano l’attività nel 2016, mentre per coloro che hanno iniziato l’attività l’anno scorso - applicando semplicemente la riduzione di 1/3 dell’imponibile forfettariamente determinato, come previsto dalla legge di Stabilità 2015 - l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sarà utilizzata nei quattro anni residui 2016-2019.
L’aliquota ridotta è condizionata al verificarsi delle stesse ipotesi che hanno permesso la riduzione di 1/3 del reddito, ipotesi che a loro volta sono le stesse stabilite a suo tempo per aderire al regime dei minimi e cioè:
nel triennio precedente (2013-2015) non deve essere stata svolta dal contribuente attività di impresa o lavoro autonomo nemmeno in forma di partecipazione a società di persone o impresa familiare;
la nuova attività non deve essere la mera prosecuzione di quella svolta in precedenza quale lavoratore dipendente o autonomo;
qualora venga rilevata una attività già esistente, nel periodo precedente il 2016, il cedente deve aver conseguito ricavi non superiori a quelli indicati quale soglia insuperabile per applicare il regime forfettario.
Restano valide le precisazioni indicate nella circolare 17/E/2012, mentre va fatta una precisazione importante sul punto 3): quando si parla di ricavi del cedente l’azienda non superiori ai limiti-soglia dovrebbe ritenersi che tali limiti sono quelli nuovi implementati di 10.000 euro per ciascuna categoria economica (15.000 euro per i professionisti) , aumento disposto proprio dalla legge di Stabilità 2016.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% non considera l’età di colui che inizia l’attività, nel senso che se anche fosse un giovane non vale più la possibilità di applicare il regime agevolato fino al compimento del 35° anno, anche superando il limite dei cinque periodi d’imposta agevolati (come invece accadeva con i minimi).
Sempre per chi inizia l’attività nel 2016 viene meno, o meglio è ridimensionato, il problema della concomitante presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Fino al 2015 il regime forfettario era sostanzialmente inibito per i dipendenti (o pensionati), dal momento che questi soggetti - nella generalità dei casi – non potevano rispettare il requisito della condizione di prevalenza del reddito da lavoro autonomo o impresa rispetto a quello da lavoro dipendente senza sforare il limite massimo di ricavi.
A partire dal 2016, invece, non è più richiesta la condizione di prevalenza del reddito da lavoro dipendente, ma semplicemente è disposta l’inibizione del regime forfettario agevolato per chi detiene redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Il controllo dell’entità del reddito da lavoro dipendente va eseguito con riferimento all’anno precedente , per cui chi inizia l’attività nel 2016 dovrà verificare l’entità del reddito da lavoro dipendente prodotto nel 2015, il che potrebbe non essere facilissimo in queste prime settimane dell’anno, prima del rilascio della certificazione unica.
Resta fermo che se il rapporto da lavoro è cessato non si applica l’inibizione e ciò dovrebbe accadere sia nel caso di cessazione nel periodo d’imposta precedente l’inizio della attività sia in quello di inizio dell’attività, anche se è prudente attendere una conferma delle Entrate. Quindi, ad esempio, se si volesse iniziare l’attività nel 2016, e nel 2015 fosse stato prodotto un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, il regime forfettario dovrebbe essere applicabile, secondo logica, anche nel caso in cui il rapporto da lavoro dipendente sia cessato nel 2016, prima di intraprendere la nuova attività.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti - Vittoria Meneghetti

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