Immobili, nuovi soci a peso variabile

Con l’ingresso di un altro investitore per la trasformazione agevolata scatta il semaforo rosso
L’operazione di assegnazione di immobili ai soci o di trasformazione in società semplice viene agevolata dalla legge di Stabilità 2016, a condizione che non sia utilizzata in modo surrettizio per trasferire gli immobili a nuovi acquirenti che abbiano assunti a tale scopo la qualifica di socio. Ciò spiega il motivo per cui l’articolo 1, comma 115 della legge 208/15 richiede, quale condizione per l’applicazione delle agevolazioni fiscali, che tutti i soci risultino iscritti come tali al 30 settembre 2015, oppure entro il 31 gennaio 2016 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Alla luce di questa situazione è lecito interrogarsi sulle conseguenze laddove al momento di assegnazione o trasformazione siano presenti nuovi soci.
Nuovi ingressi 
Anzitutto va detto che il punto fondamentale è assicurarsi non tanto che i soci al momento di esecuzione dell’operazione siano gli stessi della compagine esistente al 30 settembre 2015, bensì che non sussistano nuovi ingressi. Infatti se qualche socio , già tale al 30 settembre 2015, fosse receduto o avesse ceduto le partecipazioni a soci preesistenti non vi sarebbe problema alcuno, né costituisce problema la circostanza che le quote percentuali di partecipazioni al capitale sociale siano diverse tra la data del 30 settembre 2015 e 30 settembre 2016.
Le interpretazioni ufficiali di analoghe norme del passato portano a ritenere che non costituisca problema nemmeno il fatto che rispetto al socio esistente al 30 settembre 2015 sia subentrato l’erede, poiché ciò non costituisce una cessione volontaria, bensì un trasferimento per causa di forza maggiore (circolare 112/E/1999).
Altra questione più delicata è se esiste un socio nuovo, divenuto tale a seguito di cessioni di quote o aumenti di capitali riservati a terzi, avvenuti dopo il 30 settembre 2015. Questa situazione va analizzata separatamente nelle due operazioni qui analizzate, assegnazione e trasformazione.
L’assegnazione 
L’assegnazione è l’atto con il quale la società destina al socio elementi dell’attivo riducendo, in tutto o in parte , il proprio patrimonio netto. Pur essendo un’operazione che in linea di massima deve rispettare la par condicio e quindi interessare tutti i soci, resta pur sempre un negozio giuridico isolato tra la società e il socio. Quindi nel caso, ad esempio, di una compagine con tre soci e, poniamo per semplicità, tre immobili uguali, avremo tre separate assegnazioni ognuna della quali presenta proprie conseguenze di carattere fiscale. Trattandosi di atti isolati e separati sembra logico convenire che l’assenza dei requisiti in una assegnazione non pregiudichi il beneficio delle agevolazioni alle altre assegnazioni a favore di soci che realizzano i requisiti richiesti. In questo senso si ritiene che il passaggio normativo in cui si dice (articolo 1, comma 115 della legge 208/15) che si applicano le disposizioni della legge di Stabilità a condizione che «tutti i soci risultino iscritti alla data del 30 settembre 2015» vada inteso nel senso che le agevolazioni si applicano solo ai soci (tutti) iscritti al 30 settembre 2015. Aderendo a questa tesi si può concludere che, in presenza di nuovi soci, le assegnazioni a favore di vecchi soci saranno agevolate, mentre quelle eseguite a favore di nuovi soci non saranno agevolate ma non influenzano negativamente le prime. In questa direzione, peraltro, sembra esprimersi la precedente prassi ufficiale quando afferma (circolare 112/99): «Ciò posto, si precisa che detta condizione deve essere intesa nel senso che, all’atto dell’assegnazione, solo i soci che rivestivano tale qualifica anche alla predetta data del 30 settembre 1997 possono fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame».
La trasformazione 
Conclusioni diverse vanno assunte per l’ipotesi di trasformazione agevolata. In questa fattispecie siamo di fronte a un atto unitario con il quale globalmente la società commerciale si modifica in società non commerciale: si tratta di un atto le cui conseguenze fiscali non sono divisibili in relazione alla qualifica dei soci, semmai si potrà separare la fiscalità prodotta da beni agevolati e beni non agevolati ma non distinguere la fiscalità in funzione dello status di socio rivestito o meno al 30 settembre 2015. Per questo motivo si ritiene che, in presenza di soci nuovi, l’intera operazione di trasformazione non possa essere considerata agevolata.
Fonte: il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti- Gian Paolo Ranocchi
ESEMPIO 1
La Snc Alfa , operativa nell’ultimo triennio, detiene tre immobili non strumentali uguali. Valore di libro 1.000 ciascuno, valore catastale 1.500 ciascuno. Valore normale 1.800 ciascuno
IPOTESI 1
Ci sono tre soci, tutti iscritti come tali al 30 settembre 2015
Base imponibile dell’imposta sostitutiva =
4.500 – 3.000 = 1.500 x 8% = 120
IPOTESI 2
Solo due soci erano tali al 30 settembre 2015
Base imponibile dell’imposta sostitutiva = 3.000 – 2.000 = 1.000 x 8% = 80 .
Sulla terza assegnazione viene calcolata base imponibile prendendo valore normale pari a 1.800 – 1.000 = 800 .
Questo importo genera imponibile per la società che verrà imputato ai soci per trasparenza
IPOTESI 3
La società decide di eseguire la trasformazione agevolata
Tutti i soci erano tali al 30 settembre 2015: imposta sostitutiva = (4.500 – 3.000) x 8% = 120
Solo due soci erano presenti al 30 settembre 2015: valore normale 1.800 (per ciascun immobile), quindi 5.400 – 3.000 = 2.400 , importo che concorre a formare l’imponibile della società che verrà imputato per trasparenza a ciascun socio
ESEMPIO 2
La Snc Alfa (operativa nell’ultimo triennio) detiene tre immobili che al 1° gennaio 2016 sono tutti strumentali per destinazione. Valore di libro 1.000 ciascuno, valore catastale 1.500 ciascuno, valore normale 1.800 ciascuno.
La società, alla data di assegnazione, avrà solo un immobile strumentale per destinazione in quanto negli altri due verrà dismessa l’attività che, quindi,
saranno a disposizione. La società ha tre soci, tutti iscritti come tali al 30 settembre 2015. A ciascun socio viene assegnato uno degli immobili
IPOTESI 1
Per i due immobili a disposizione alla data di assegnazione
Base imponibile dell’imposta sostitutiva = 3.000 – 2.000= 1.000 x 8% = 80
Tassazione indiretta in misura fissa
IPOTESI2
Per l’immobile strumentale per destinazione alla data di assegnazione
Base imponibile su VN ordinario = 1.800 – 1.000 = 800 a tassazione ordinaria per trasparenza su ciascun socio.
Tassazione indiretta: registro fissa. Ipocatastali 4% 

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