IMU AGRICOLA 2016: IL LEGISLATORE TORNA ALLE VECCHIE REGOLE DI ESENZIONE

Premessa – Con l’art. 1 D.l. n. 4/2015, fu stabilito, a decorrere dal 2015, l’esenzione IMU per:
i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmentemontani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
Pertanto, nel 2015, per conoscere l’esenzione o meno di un terreno agricolo occorreva consultare l’elenco dei comuni italiani pubblicato dall’ISTAT e verificare se si trattava di un comune montano (in tal caso il terreno era esente) o parzialmente montano (in tal caso il terreno era esente solo se posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP).
Per i terreni agricoli, non ricadenti, invece, in comuni montani o parzialmente montani, l’IMU per il 2015 era comunque dovuta. Tuttavia, se, il terreno era posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP, il legislatore riconosceva delle agevolazioni (es. un moltiplicatore catastale pari a 75 in luogo di 135).
A volte ritornano – Con la manovra 2016 (legge n. 208/2015 , pubblicata in GU n. 302 del 30 dicembre 2015), il legislatore fa un piccolo passo indietro, per quel che riguarda proprio l’IMU agricola. In particolare:
elimina l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP ovunque ubicati (dunque, è eliminata la discriminazione tra comuni montani e parzialmente montani);
conferma l’esenzione per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
dispone l’esenzione per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
E per i terreni ricadenti nei comuni montani?
Al riguardo il legislatore decide di far ritorno al passato, disponendo che, a decorrere dal 2016, non occorre più far riferimento all’elenco ISTAT per individuare se si tratti di comune montano o meno, ma occorre far riferimento all’elenco dei comuni contenuto nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016, per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, l’esenzione IMU si applica solo se ricadenti nei comuni considerati aree montane o di collina delimitate così come individuati nell’elenco incluso nella predetta circolare n. 9/1993.
L’IMU continuerà, invece, a colpire i terreni agricoli non rientranti nei nuovi casi di esenzione.
Fonte: Fiscal Focus autore PASQUALE PIRONE

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