Integrativa con forfait a 28 euro

Presentazione della dichiarazione da effettuare entro il 29 dicembre
Dichiarazione integrativa nei novanta giorni con sanzione fissa di 28 euro. È questo il principale chiarimento contenuto nel comunicato stampa di ieri sera, con il quale l'agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire, a pochi giorni dalla scadenza del termine del 29 dicembre prossimo, le modalità operative con le quali procedere, per il tramite del ravvedimento operoso, alla correzione delle dichiarazioni infedeli riferite al periodo d'imposta 2014. La precisazione, si è resa quanto mai necessaria per effetto delle modifiche introdotte ad opera della legge 190/2014 (legge Stabilità 2015) sulla disciplina del ravvedimento operoso, nell'ambito del quale è stata introdotta la specifica ipotesi sanzionatoria applicabile solo per le violazioni commesse mediante la dichiarazione e sanate nei 90 giorni successivi alla presentazione della stessa. 
In particolare, così come anche chiarito dalla circolare 23/E/2015, in questa specifca ipotesi la sanzione in misura fissa di 258 euro prevista in caso di irregolare dichiarazione, vien così a essere ridotta a un nono, per effetto della nuova lettera a-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/97. 
Le Entrate in passato avevano equiparato sul piano sanzionatorio la dichiarazione integrativa nei 90 giorni dal termine a una dichiarazione tardiva (circolare 11/E/2010). Per questo, nonostante l'introduzione della specifica fattispecie sanzionatoria (lettera a-bis, articolo 13, decreto legislativo 472/97) qui richiamata, tutto lasciava presagire in ordine alla conferma di tale impostazione. In effetti tale interpretazione è stata suffragata anche dal comunicato stampa di ieri, poiché è stato chiarito che la presentazione della dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza del termine integra la violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 471/97 che prevede, per l'appunto, la sanzione in misura fissa pari a 258 euro. 
Quel che genera qualche perplessità, se non altro in termini di equità del sistema sanzionatorio, è la previsione della riduzione a 1/9 della penalità, (pari quindi a 28 euro) anziché a 1/10 in caso di ravvedimento operoso legato alla presentazione della dichiarazione integrativa nei 90 giorni. 
In questo caso infatti, la correzione viene a gravare in misura diversa rispetto alla specifica ipotesi legata all'omessa presentazione della dichiarazione, il cui invio nei 90 giorni rimane sanzionabile a 25 euro (1/10 del minimo ). Questo al di là della risibile differenza in termini di impatto finanziario (pari a 3 euro), rimane comunque un risultato di “sistema” sicuramente poco razionale, poiché nell'ambito della regolarizzazione spontanea risulta penalizzato chi corregge un'infedele dichiarazione piuttosto di chi si trova a sanare ex novo una mancata presentazione. 
Se alla mancata o infedele dichiarazione si accompagna anche un tardivo od omesso/inferiore versamento di imposte, ovvero l'utilizzo di un credito in misura superiore, il contribuente potrà regolarizzare tali violazioni facendo riferimento alla sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta secondo le misure previste dall'articolo 13 del decreto 472/97 in ragione del momento in cui interviene il versamento. 
Riepilogando, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa nei 90 giorni il contribuente dovrà procedere al versamento della sanzione in misura fissa pari a 28 euro (codice tributo 8911 anno 2015); la stessa, sarà però pari a 25 euro nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione omessa nei 90 giorni (anche qui codice tributo 8911 anno 2015). Resta altresì confermato che in entrambe le ipotesi, in presenza di violazioni legate al pagamento dei tributi dovuti in base alla dichiarazione, la sanzione per omesso versamento rimane pari al 30%, e si va ad aggiungere a quella prevista in misura fissa che sana solo la violazione dichiarativa.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini-Lorenzo Pegorin

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