Integrazione entro 30 giorni

La regolarizzazione delle istanze di interpello quando prive di requisiti obbligatori o quando ritenute carenti di documentazione costituisce una delle procedure individuate dal provvedimento delle Entrate di ieri per attuare gli articoli 3 e 4 del Dlgs 156/2015.
L’amministrazione competente è infatti tenuta a invitare i contribuenti, entro trenta giorni dalla consegna o dalla ricezione dell’istanza, a regolarizzare la stessa quando risulti carente di alcuni dei requisiti prescritti normativamente. La richiesta di regolarizzazione va innanzitutto trasmessa quando manca l’indicazione del tipo di istanza per cui si procede, e cioè se si tratta di un interpello ordinario o qualificatorio, probatorio, antiabuso o disapplicativo. Analoga regolarizzazione andrà richiesta quando l’istanza non risulta sottoscritta con firma autografa o con firma digitale se tramessa via posta elettronica certificata. L’integrazione da parte del contribuente sarà richiesta anche quando non sono state indicate le specifiche disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione oppure non risultano la soluzione proposta, il domicilio ovvero i recapiti, anche telematici, dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni. In assenza dei recapiti, l’invito verrà notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali della Pec, e quindi l’Inipec, o dall’Anagrafe tributaria. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito, il contribuente è chiamato a procedere all’integrazione con le medesime modalità di presentazione dell’interpello. La mancata regolarizzazione nei trenta giorni successivi all’invito determina l’inammissibilità dell’interpello. L’attivazione della procedura di regolarizzazione fa decorrere i termini di risposta dalla data di ricezione dei dati carenti da parte dell’ufficio richiedente.
Una diversa procedura è prevista in caso di documentazione ritenuta carente. L’amministrazione non deve in questo caso richiedere la regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. La richiesta di integrazione documentale può essere formulata per una sola volta. La risposta all’interpello deve essere comunque resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Il contribuente può integrare i documenti entro il termine massimo di un anno dalla richiesta dell’ufficio, decorso il quale l’interpello si intende rinunciato. L’ufficio deve prendere atto della rinuncia e comunicarlo senza indugio al contribuente. In pendenza dei termini di istruttoria, i contribuenti possono comunque rinunciare espressamente all’istanza comunicandolo all’ufficio. Ulteriori regole procedurali sono state dettate con riguardo alle risposte rese agli interpelli. La risposta, scritta e motivata, va notificata o comunicata all’istante entro novanta giorni per gli interpelli ordinari e centoventi giorni per le altre tipologie di interpello. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione della stessa da parte del contribuente. Le Direzioni centrali competenti sono inoltre tenute a garantire l’uniformità di applicazione delle disposizioni, anche con il monitoraggio delle risposte fornite dalle Direzioni regionali. Così la risposta resa può effettivamente vincolare ogni organo dell’amministrazione finanziaria secondo quanto indicato all’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000).
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce

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