Lavori a commessa, vale la percentuale di completamento

Lavori in corso su ordinazione sotto la lente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Consiglio nazionale prosegue nella pubblicazione di documenti illustrativi delle disposizioni tecniche contenute nei Principi contabili nazionali che l’Organismo italiano di contabilità ha revisionato nel 2014.
Dopo l’esame dei principi Oic 16 e Oic 24, relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali, è l’Oic 23 ad essere oggetto delle attenzioni dell’apposita commissione per lo studio dei principi contabili. Il documento, che contiene anche alcune considerazioni di carattere fiscale, rientra in un progetto per fornire ai colleghi istruzioni operative, come ribadisce Raffaele Marcello, consigliere delegato ai principi contabili.
L’Oic 23 si occupa dei lavori in corso su ordinazione (commesse) riferiti a contratti, generalmente di durata ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formano un unico progetto. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste.
In merito alla valutazione dei lavori in corso ultrannuali, la nuova versione dell’Oic 23, contrariamente alla precedente, precisa che se sussistono le condizioni per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento non é possibile adottare quello della commessa completata. Il criterio della percentuale di completamento rileva il risultato della commessa in base all’avanzamento dei lavori, al fine di soddisfare il principio di competenza economica, mentre il criterio della commessa completata rileva ricavi e utile di commessa solo all’ultimazione delle opere. Tuttavia, il documento del Cndcec, precisa che il cambiamento del criterio di valutazione per le commesse ancora in corso si effettua solo se effettivamente praticabile o comunque non eccessivamente oneroso. In pratica, il cambiamento del criterio di valutazione comporta una serie di problemi di non facile gestione, anche dal punto di vista fiscale. Invece, il criterio della commessa completata si utilizza per la valutazione delle commesse di durata infrannuale che sono “a cavallo” di due esercizi: criterio previsto ai fini fiscali dall’articolo 92, comma 6, del Tuir.
Il documento è corredato da un esempio di scritture contabili in partita doppia nel quale si evidenzia che i ricavi di commessa possono essere iscritti come tali solo se corrispondono a lavori accettati a titolo definitivo dal committente, mentre gli acconti si iscrivono tra le passività.
La nuova versione dell’Oic 23 non detta una preferenza circa i metodi da utilizzare per valutare i lavori in corso: la precedente versione consigliava l’applicazione del “costo sostenuto” (cost-to-cost), mentre l’attuale versione lascia al redattore del bilancio la scelta del metodo più corretto, tra quello citato e quelli delle ore lavorate, delle unità consegnate e delle misurazioni fisiche. In effetti, è il tecnico che deve applicare il metodo più corretto: per esempio, quello delle misurazioni fisiche può essere applicato per determinati lavori ma non per altri.
Altra situazione, di cui si occupa la nuova versione dell’Oic 23, riguarda la segmentazione di commesse in più fasi che, se ne ricorrono i presupposti, sono trattate contabilmente come un’unica commessa (applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma). Per la rilevazione delle perdite, non è più possibile l’alternativa dell’iscrizione di un Fondo per rischi e oneri, ma è necessario preliminarmente ridurre il valore della commessa (rimanenze): il Fondo si iscrive solo per l’eventuale parte eccedente.
Infine, con riferimento agli aspetti fiscali, il documento del Cndcec rammenta che il criterio della percentuale di completamento è il solo previsto dall’articolo 93 del Tuir che prevede la valutazione dei lavori ultrannuali sulla base dei corrispettivi pattuiti, ovvero dei corrispettivi liquidati per la parte di opere, forniture e servizi coperte da stati di avanzamento dei lavori.
In via generale, la corretta applicazione delle regole di valutazione contenute nell’Oic 23 ha valore ai fini tributari perché il fisco non detta specifiche regole e, pertanto, vale per il principio di derivazione, il comportamento tenuto nel bilancio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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