Le novità si applicano da Unico 2016

La norma fissa opportunamente una precisa entrata in vigore evitando così dubbi applicativi e sovrapposizione di differenti regimi i quali, a seconda dei casi, potrebbero risultare più o meno favorevoli al contribuente.
Le nuove regole, così, si applicheranno per gli avvisi emessi con riferimento sia alle imposte sui redditi, sia all’Iva, dai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Ne consegue, per la gran parte dei casi in cui tale periodo coincide con l’anno solare, che saranno sottoposte al nuovo regime le dichiarazioni del 2015 da presentarsi con Unico 2016.
A partire da queste dichiarazioni, gli uffici potranno svolgere accertamenti:
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2021 per il periodo 2015) ;
entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare in ipotesi di omissione o nullità (perciò entro il 31 dicembre 2024 per il periodo 2015).
Questi termini valgono sia se il contribuente ha commesso violazioni tributarie penalmente rilevanti, sia se la rettifica riguarda illeciti di poche decine di euro.
Per il passato, invece, e quindi per i periodi di imposta dal 2010 al 2014 compreso, si osservano le regole attuali in vigore dall’agosto di quest’anno a seguito del Dlgs 128/2015. In dettaglio quindi:
per le violazioni tributarie non costituenti reato la rettifica ai fini delle imposte sui rediti e dell’Iva potrà avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno in caso di omessa presentazione;
per le violazioni costituenti reato tributario, denunciato all’autorità giudiziaria entro gli ordinari termini di decadenza, le rettifiche potranno avvenire entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del decimo anno in ipotesi di omessa presentazione.
Quindi, volendo esemplificare, le dichiarazioni presentate lo scorso settembre, relative al periodo di imposta 2014, potranno essere rettificate entro il 31 dicembre 2019, ove non vi siano reati tributari, ovvero entro il 31 dicembre 2023 in caso di delitti tributari denunciati all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre 2019.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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