Le perdite alleggeriscono l’avviso

Si potrà chiedere lo scomputo dal maggior imponibile delle somme non utilizzate
Cosa accade se l’accertamento di un maggior reddito presso un’impresa in contabilità ordinaria riguarda un periodo d’imposta chiuso in perdita e/o con perdite di anni precedenti ma ancora riportabili? A questo quesito, apparentemente semplice ma che aveva trovato risposte contraddittorie presso l’Agenzia e la Cassazione, cerca di dare una risposta l’articolo 25 del decreto sanzioni (Dlgs 158/2015).
La norma entra in vigore il 1° gennaio prossimo con riferimento ai periodi di imposta per i quali, a questa data, sono ancora pendenti i termini di accertamento. Ciò significa che contribuenti e professionisti dovranno familiarizzare in fretta con le nuove regole, in quanto applicabili, ad esempio, a un accertamento notificato ai primi di gennaio con riferimento al periodo d’imposta 2011. E siccome la nuova disciplina non detta solo i comportamenti degli uffici (ancora in attesa di un provvedimento delle Entrate richiesto dalla norma), ma prevede un preciso intervento dell’impresa accertata - in grado di sospendere addirittura i termini di presentazione del ricorso - trascurare la novità potrebbe essere controproducente.
Con l’aggiunta di un nuovo comma all’articolo 42 del Dpr 600/1973, si disciplina l’utilizzo in sede di accertamento:
delle perdite dichiarate nel periodo d’imposta oggetto di rettifica fiscale;
delle perdite pregresse astrattamente riportabili ma, nel periodo in esame, non utilizzate per carenza di imponibile dichiarato.
Le prime vengono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. Così, in presenza di una perdita dichiarata di 100, il recupero di ricavi non contabilizzati o di costi non deducibili per 150 determineranno, nel periodo accertato, un imponibile di 50, con neutralizzazione del riporto a nuovo di perdite per 100. Quest’ultimo effetto è ora regolato dal (nuovo) comma 3-bis dell’articolo 36-bis del Dpr 600/73 e può determinare un accertamento del periodo d’imposta successivo, precisamente quello in cui tali perdite sono state utilizzate dall’impresa in base agli articoli 8 e 84 del Tuir.
Le perdite «precedenti»
Più innovativa è la disciplina delle perdite sorte in periodi precedenti a quello accertato. Alcune sentenze di Cassazione (ad esempio le pronunce 6977/2015, 7294/2012 e 16333/2012) avevano spiazzato gli addetti ai lavori, muovendo dalla considerazione che il riporto a nuovo delle perdite fosse una sorta di “opzione” esercitata dal contribuente in dichiarazione, a cui l’ufficio non avrebbe potuto sostituirsi, in sede di accertamento, riconoscendo il riporto “ora per allora”.
L’anomalia è evidente: l’articolo 84 del Tuir, al di là del dato meramente letterale che risulta in parte fuorviante, non riconosce alcun potere discrezionale al contribuente, il quale deve obbligatoriamente utilizzare in dichiarazione tutte le perdite che la norma gli rende disponibili, pena l’impossibilità di fruirne successivamente. Che questo schema disegnato dalla Cassazione fosse poco praticabile, lo dimostra la stessa prassi dell’Agenzia (risoluzioni 10/1429/1976 e 87/E/2013), confortata da altre decisioni della stessa Suprema corte di segno opposto a quelle sopra citate (pronunce 1372/2011, 6663/2014 e 15452/2010). Gli uffici, infatti, seguendo questi ultimi documenti, avrebbero dovuto abbattere il maggior imponibile accertato di tutte le perdite riportabili dai periodi precedenti, salvo poi verificare se, quando e per quali importi esse fossero già state, nel frattempo utilizzate, procedendo alle eventuali relative rettifiche. Solo così si evita il rischio di tassare una capacità contributiva inesistente.
L’istanza di scomputo
Dal 2016, la norma dispone un comportamento differente. Gli uffici, in prima battuta, accerteranno i maggiori imponibili senza toccare l’utilizzo delle perdite. Spetta al contribuente, se vi sono perdite che, contemporaneamente, erano utilizzabili nel periodo accertato e sono ancora disponibili (poiché nel frattempo mai utilizzate), chiedere il loro scomputo con una istanza all’ufficio competente, entro il termine per il ricorso.
L’istanza (che per le società di persone dovrebbe riguardare i soci) sospende per 60 giorni tale termine, periodo entro il quale l’ufficio deve procedere al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, comunicando l’esito al contribuente.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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