Le principali novità della Legge di Stabilità 2016

Sono ormai definitive le novità, soprattutto in materia fiscale, previste dalla legge di Stabilità per l’anno 2016.
Un primo significativo intervento è costituito dall’eliminazione degli aumenti di imposta e riduzione delle agevolazioni fiscali, vale a dire le c.d. clausole di salvaguardia, avrebbero potuto scattare a partire dal 2016.
In materia di tassazione immobiliare, deve essere opportunamente sottolineata l’esenzione IMU decisa a valere sui terreni agricoli e sui c.d. macchinari imbullonati, nonché l’esenzione TASI per la prima casa. Novità anche per gli immobili che vengono dati in comodato d’uso a famigliari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell’avente diritto), per i quali è prevista l’assimilazione alle abitazioni principali, a prescindere dalla previsione in questo senso del regolamento comunale, con una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Vengono, inoltre, introdotte nuove norme per favorire la locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
Tra le altre misure fiscali, viene istituita una nuova aliquota ridotta IVA al 5%, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.
Sono previsti, inoltre, la riduzione – a partire dal 2017 – dell’aliquota IRES dal 27,5 al 24%, un bonus del 140% sugli ammortamenti fiscali connessi agli investimenti in macchinari ed attrezzature, una ulteriore proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni detenuti da parte delle persone fisiche, con raddoppio dell’aliquota della relativa imposta sostitutiva, mentre a favore dei soggetti IRES si riapre la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. Di seguito vengono sinteticamente illustrate alcune delle novità di maggior rilievo in ambito fiscale.
IMU terreni agricoli
A partire dal 1° gennaio 2016:
viene eliminato il moltiplicatore favorevole, pari a 75, riservato per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP);
vengono eliminate le riduzioni a scaglioni previste per i CD e IAP dall’articolo 13, comma 8-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
si introduce l’esenzione per i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
IMU/TASI sulle abitazioni principali
L’abitazione principale viene eliminata dal campo di applicazione della TASI sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia quando è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso). Il versamento della TASI, nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle si lusso, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal Comune nel regolamento dell’anno 2015 (se l’Amministrazione comunale nel cui territorio si trova l’immobile inciso dal tributo non ha provveduto alla determinazione della percentuale di ripartizione tra possessore ed utilizzatore dell’unità immobiliare, si assume la debenza in capo al possessore pari al 90%).
È disposta la riduzione in misura pari al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende il beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). Si sospende, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti, mentre rimane ferma la possibilità per i comuni, per l’anno 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati.
IMU imbullonati
A partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, viene effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Limitatamente all’anno di imposizione 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate, in deroga alle disposizioni in vigore, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016. La nuova disciplina non potrà però trovare applicazione in riferimento ai contenziosi già pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento della pretesa tributaria IMU sui “macchinari imbullonati”.
Sempre in tema di immobili delle imprese, è da evidenziare, inoltre, che non ha trovato spazio l’atteso incremento (dall’attuale 20% al 50%) della parte di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere portata in deduzione dalle imposte sui redditi e dall’IRAP dovuta dalle imprese.
TARI
Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).
Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune è tenuto ad avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Altre novità in materia di tassazione locale
In materia di tassazione locale vengono previsti:
una riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato. Tale misura si affianca all’applicabilità, per i medesimi alloggi locati a canone concordato, della cedolare secca, con aliquota ridotta al 10%, stabilita per il quadriennio 2014-2017.
l’anticipazione al 14 ottobre del termine (attualmente fissato al 21 ottobre) per la trasmissione delle delibere in materia di IMU e TASI da parte dei Comuni ai fini della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale;
un regime di favore IMU/TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (“immobili merce”). Tale regime prevede l’applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%. Questa modifica fissa per tali immobili un tetto massimo all’aliquota TASI che, altrimenti, dal 2016 sarebbe potuta arrivare all’aliquota massima del 10,6 per mille (più lo 0,8 per mille, che il Comune può applicare, anche nel 2016, sugli immobili diversi dall’“abitazione principale non di lusso”, che viene esentata dal tributo).
l’esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
a partire dal 2016, è disposta l’abrogazione dell’Imposta municipale secondaria (IMUS);
ad eccezione della TARI, è prevista, limitatamente all’anno 2016, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
si precisa, con una interpretazione alquanto sorprendente, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, attualmente stabilito dal D.M. Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.
Agevolazione in materia di imposta di registro prima casa
La legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, una disposizione in materia di applicabilità dei benefici fiscali (Registro 2%-IVA 4%) per l’acquisto della “prima casa”. In particolare, viene stabilito che le agevolazioni si applicano anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Come noto, tra le condizioni per fruire dei benefici “prima casa”, ai fini dell’imposta di registro, viene stabilito che tali agevolazioni sono riconosciute se, nell’atto di acquisto dell’alloggio, l’acquirente dichiari di non essere proprietario di un’altra abitazione per cui abbia già beneficiato delle medesime agevolazioni. Intervenendo su tale disposizione, viene prevista una deroga a tale principio, stabilendo che i suddetti benefici sono nuovamente applicabili per l’acquisto di una nuova “prima casa”, a condizione che l’abitazione già posseduta (il cui acquisto era stato a suo tempo agevolato) venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto. Tale modifica produce effetti anche ai fini IVA, in caso di acquisto o costruzione di una nuova abitazione dall’impresa (aliquota IVA al 4%).
Bonus fiscale per l’acquisto di immobili abitativi in classe energetica A o B
Viene introdotta una detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi.
Il beneficio, quindi, spetterà alle persone fisiche che nel 2016 acquisteranno dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, di nuova costruzione od incisivamente ristrutturate, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento (potendo questa essere anche qualificata come “casa di lusso”, classificata in una delle categorie catastali A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico).
Detrazione ai fini IVA per acquisti di unità immobiliari
Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF pari al 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute da parte delle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.
Agevolazioni fiscali per interventi di edilizia convenzionata
È prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge n. 865/1971), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
Imposte d’atto in caso di riordino fondiario
È stata introdotta l’esenzione dalle imposte di registro, ipocatastali e di bollo per gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione e riordino fondiario adottati dalle Regioni, Comuni, Province e comunità montane. Come noto, l’atto di ricomposizione fondiaria ha lo scopo di ristabilire l’originaria “capacità edificatoria” dei lottizzanti, superando gli squilibri apportati dalle decisioni degli Enti locali esplicitate nelle convenzioni attuative. A tal riguardo, si ricorda che, in base alla disciplina ad oggi in vigore, gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti scontano l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e, se posti in essere da imprese, sono esclusi da IVA. Con la modifica approvata, pertanto, tali atti potranno beneficiare di un regime fiscale ancora più vantaggioso, consistente nell’esenzione generale dalle imposte d’atto (registro, ipo-catastali e bollo).
Aliquote IRES
L’aliquota IRES – attualmente pari al 27,5% – passerà al 24% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Viene conseguentemente rideterminata l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a favore di società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all’Accordo SEE, inclusi nella white list. L’attuale aliquota dell’1,375% si riduce all’1,20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
IRAP in agricoltura
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2016) il legislatore ha previsto l’esclusione dall’ambito soggettivo IRAP a favore dei soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 TUIR, dei i soggetti di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 227/2001, nonché per le cooperative e loro consorzi ex articolo 10, D.P.R. n. 601/1973.
IRAP: deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile
Viene decisa l’estensione della possibilità di dedurre il costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per un periodo di almeno 120 giorni nel corso del periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Ristrutturazioni edilizie, bonus mobili e risparmio energetico: proroga delle detrazioni
La legge di Stabilità 2016 conferma la proroga delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. In particolare viene prorogato a tutto il 2016 il termine d’applicazione della detrazione IRPEF “potenziata” al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, relative a:
interventi di recupero edilizio (manutenzione ordinaria sulle parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia), nonché ulteriori interventi agevolabili (ad esempio, eliminazione delle barriere architettoniche, misure volte a prevenire atti illeciti di terzi);
acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
In tale ipotesi, la detrazione del 50% va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, invece, salvo ulteriori proroghe, la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del TUIR. Resta confermato che, al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, le banche operano una ritenuta pari all’8% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.
Per quanto riguarda il bonus mobili, viene previsto che le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro. Il beneficio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, non è cumulabile con il “bonus mobili” ordinario, collegato agli interventi di recupero edilizio.
Rimane confermata, altresì, la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali (ovvero su tutte le unità immobiliari che compongono il condominio).
Inoltre, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Si introduce inoltre la possibilità per i soggetti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui; lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro; soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Viene estesa l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute da parte del contribuente avente diritto, anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Resta ferma, anche per le spese agevolabili con la detrazione dl 65%, l’applicabilità della ritenuta operata dalle banche al momento dell’accredito dei bonifici di pagamento, in misura pari all’8%, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi.
Sicurezza antisismica (65%)
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 viene riconosciuta la proroga anche del “Bonus antisismica”, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica.
Il beneficio riguarda le abitazioni principali e gli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
La detrazione, riconosciuta per gli interventi di messa in sicurezza statica riguardanti le parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica è fruibile con le modalità già previste per la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, e deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.
Leasing immobili ad uso abitazione principale
Si introduce una innovativa disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la detraibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei costi, relativi al contratto di locazione finanziaria, e in particolare:
dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro;
del costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale.
Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).
Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale, a prescindere se questa sia o meno considerata di lusso (ossia indipendentemente dall’accatastamento nelle categorie ”di lusso’‘ A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico). Vengono, inoltre, previste agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni ”non di lusso” (ossia non accatastate nelle categorie A/1-abitazioni di tipo signorile, A/8-abitazioni in ville o A/9-castelli, palazzi di pregio artistico e storico), per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti ”prima casa”. In questa ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%). A parziale copertura di questa agevolazione, viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratto di leasing aventi ad oggetto abitazioni, anche in caso di applicazione dell’IVA (in pratica, si supera il principio di alternatività IVA/registro, stabilito dall’articolo 40 del DPR 131/1986, che, al fine di evitare la doppia tassazione proporzionale, prevede l’applicazione del registro in misura fissa in presenza di operazioni già assoggettate ad IVA). In particolare, l’aliquota del registro sarà pari al:
1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti ”prima casa”,
9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso dei citati requisiti.
Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.
Super ammortamento
In particolare, l’incentivo in parola riguarda gli acquisti di beni strumentali, anche in leasing, effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, e consiste nella possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo d’acquisto del bene. In questo modo, l’ammortamento verrà calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 140% del costo dello stesso.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita al Servizio Bilancio del Senato, conferma, con specifico riferimento all’acquisto di beni strumentali mediante contratti di leasing, che il cd. “superammortamento” deve essere calcolato sull’intero valore del bene acquistato in locazione finanziaria. È stato previsto che il superammortamento non produce effetti ai fini dei valori utilizzati per il calcolo degli Studi di Settore. Anche le imprese di costruzioni potranno usufruire di tale incentivo per il rinnovo del parco dei beni strumentali relativi all’attività d’impresa.
Il beneficio è, invece, escluso per l’acquisto di beni immobili strumentali, di nuovi beni mobili strumentali con coefficiente di ammortamento (di cui al D.M. 31 dicembre 1988) inferiore a 6,5%; di macchinari di cui all’Allegato 3 della legge di Stabilità 2016.
Abbiamo a disposizione un ottimo file per la gestione fiscale dei leasing
Riallineamento operazioni aggregazioni aziendali
Viene consentito ai contribuenti di ridurre ulteriormente il periodo di ammortamento previsto per l’avviamento e i marchi d’impresa, da 10 a 5 quote ferme restando tutte le altre condizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del Decreto Legge n. 185/2008 – “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Tale possibilità si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Regime agevolato professionisti e piccole imprese
Viene rivisto il regime forfetario per la determinazione del reddito che era stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). In particolare:
viene eliminata la norma che vietava l’accesso al regime agevolato se l’importo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, eventualmente percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione del nuovo regime era pari o superiore alla misura dei redditi d’impresa o professionali conseguiti nel medesimo anno e se la somma delle diverse fattispecie reddituali eccedeva l’importo di 20.000 euro;
viene disposta l’esclusione dal regime forfetario di determinazione del reddito dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; per la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; con questa nuova disposizione, meno penalizzante di quella del di cui si è detto sopra, si vuole evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilato nell’anno precedente l’applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano beneficiare ugualmente del regime in questione per le attività d’impresa, arte o professione;
viene prevista la riduzione dal 15% al 5% della misura ordinaria dell’aliquota d’imposta, per i primi cinque anni di attività (in precedenza, per i due anni successivi al primo era prevista la riduzione di un terzo del reddito); tali disposizioni si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, scegliendo il regime forfetario;
si rivedono, al rialzo, i limiti di ricavi e compensi indicati nell’allegato 4, annesso alla Legge n. 190/2014, al di sotto dei quali i contribuenti esercenti impresa, arti e professioni possono accedere e permanere nel nuovo regime, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge. In sintesi, a partire dall’esercizio 2016, le soglie di ricavi e compensi sono generalmente incrementate di 10.000 euro mentre – per quanto concerne le attività svolte da soggetto esercenti arti e professioni e altre attività – la soglia è aumentata di 15.000 euro;
viene prevista l’applicazione del regime contributivo ordinario anche per i contribuenti forfetari i quali, in ogni caso, possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.
Abbiamo a disposizione un ottimo tool in excel per simulare la convenienza del nuovo regime forfettario
Assimilazione al reddito di lavoro dipendente dei redditi percepiti dai soci di cooperative artigiane
Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito percepito da parte dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.
Estromissione dai beni societari
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili (non strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono estrometterli a condizioni agevolate, purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza intercorrente tra il valore normale relativo ai beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva IRES e IRAP nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva va versata per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016 mentre la restante parte, pari al 40%, entro il 16 giugno 2017.
Estromissione di beni appartenenti ad imprese individuali
Viene introdotta un’imposta sostitutiva, con aliquota pari all’8%, per gli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per natura. Sarà possibile estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto già dal 2016, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, da applicare alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I contribuenti interessati dovranno esercitare l’opzione entro il 31 maggio 2016.
Deduzioni forfetarie IRAP
Per le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la deduzione forfetaria diventa pari a:
13.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
9.750 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
6.500 euro se la base imponibile supera 180.839,91 euro ma non 180.919,91 euro;
3.250 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.
Note di variazione IVA
Al fine di superare alcuni problemi derivanti dalla norma viene integralmente sostituito l’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, in caso di mancato pagamento dei crediti le disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore sostanzialmente non recuperabile. Tra le altre cose, la norma cerca di distinguere le variazioni conseguenti la risoluzione del relativo contratto (che l’articolo 90 della direttiva n. 2006/112/CE impone agli Stati membri di concedere) da quelle derivanti dal mancato pagamento della prestazione, disciplinandole in due commi diversi (rispettivamente il comma 2 e il comma 4 del nuovo articolo 26).
Estensione del reverse charge
Nell’ambito dei lavori pubblici, si prevede che, nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fatturi alla Stazione appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fattureranno, a loro volta, le prestazioni al consorzio in “reverse charge”. La disposizione, tuttavia, sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA. Viene, così, risolto il problema della posizione di credito IVA in cui si viene a trovare il consorzio a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17 – ter, D.P.R. 633/1972). Sul tema, si ricorda che, in base al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate Amministrazioni pubbliche, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario. Come noto, la nuova disciplina produce effetti anche con riferimento al comparto dei lavori pubblici, ed anche nell’ipotesi in cui la prestazione viene eseguita attraverso l’utilizzo di strutture associative di natura consortile (consorzi) che agiscono in virtù di un “mandato senza rappresentanza”, ossia in nome proprio ma per conto delle singole imprese consorziate. Infatti, nel caso in cui il consorzio affidi i lavori alle proprie consorziate, il processo di fatturazione della complessiva operazione nei confronti della PA committente avviene, ad oggi, con le seguenti modalità:
il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico, applicando il regime della “scissione dei pagamenti”,
le singole imprese fatturano al consorzio in regime ordinario.
È evidente che ciò determina l’emergere dell’eccedenza di credito IVA in capo al Consorzio (che, non ricevendo più l’imposta dalla PA committente, non può compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno al termine dei lavori. Sotto tale profilo, per quel che riguarda i consorzi aggiudicatari di appalti pubblici, le cui fatture nei confronti della Stazione appaltante per i lavori eseguiti ricadono nel sistema dello “split payment”, viene prevista l’applicazione dell’inversione contabile per le fatture emesse dai consorziati al consorzio. In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell’opera. Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.

Compensazione cartelle esattoriali
Anche per il 2016, viene riconosciuta la possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.. Le modalità attuative di tale misura verranno definite con un Decreto da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016. Come noto, l’articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.. Si ricorda che, sul tema, sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A..
Termini previsti per gli accertamenti fiscali
Si modifica la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA:
sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
viene eliminata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
Le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).
Riforma sanzioni tributarie amministrative
Si anticipa dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, disposta in attuazione della legge di delega fiscale. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Viene, inoltre, introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di voluntary disclosure all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.
Rateazione debiti tributari
Si consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.
Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle Entrate
Si modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte. Con l’inserimento di un nuovo periodo, si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex articolo 331 del Codice di procedura penale, in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM – se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito – deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate perché svolga i propri accertamenti.
Operazioni con Paesi black list
Sono apportate modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – Controlled Foreign Companies):
si elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri UE o in paesi SEE che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
Detrazioni per redditi di pensione
Aumentano, a decorrere dal 2016, le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione. La detrazione risulta pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a:
1.783 euro (1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
1.255 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal 2017, la detrazione risulta pari a:
1.880 euro (1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
1.297 euro (così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente).
Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Abrogazione della tassa sulle unità da diporto
Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto.
Eliminazione comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari
Si eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria per poterli consegnare.
Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.
Estensione dell’aliquota IVA ridotta in editoria
Si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei c.d. e-book, la cui tassazione passa dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).
Imposta comunale sulla pubblicità
Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.
Rivalutazione valore dei terreni e delle partecipazioni
La legge di Stabilità 2016 prevede una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall’art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.
In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2016, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Per completezza, si ricorda che la maggiorazione dell’aliquota all’8% si applica anche alle ipotesi di rivalutazione delle partecipazioni qualificate e non. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in unica rata entro il 30 giugno 2016, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018. In sostanza mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – articoli 67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno.
Rivalutazione beni d’impresa
La legge di Stabilità 2016 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio 2014, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, ossia gli “immobili merce” delle imprese di costruzione. La rivalutazione deve essere eseguita con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2015, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Gli effetti della rivalutazione, effettuata relativamente all’esercizio 2015, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni, a decorrere dal 2018 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione). Tuttavia, per i soli beni immobili d’impresa gli effetti della rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, vengono anticipati al 1° dicembre 2017. Le imposte sostitutive sono versate in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata. Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%.
Rivalutazione reddito dominicale e agrario
Si fissa nel 30% – in luogo dell’attuale 7% – l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016.
Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Fonti rinnovabili – Attività connesse
Costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.
Infine, si stabilisce che ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all’apertura della relativa successione sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
Tali disposizioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
Dichiarazione precompilata
Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le altre, vanno segnalate le seguenti novità:
si rende permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate;
si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a tale termine, nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all’importo di 4.000 euro;
si modificano i requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF;
si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’articolo 51, comma 2, e dell’articolo 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d’imposta 2015;
si prevede che i sostituti d’imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all’anno solare precedente;
si esonera, in via sperimentale, per l’anno 2016, dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
a partire dal periodo d’imposta 2015, l’importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è stato eliminato il vincolo di parentela);
per quanto riguarda l’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26, legge n. 413/1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998);
si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;
i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applicano con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018;
si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa;
si disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.
Clausola di salvaguardia voluntary disclosure
Si quantificano in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga al 30 novembre 2015 dei termini in tema di voluntary disclosure. Si prevede una clausola di salvaguardia attraverso l’aumento delle accise, nell’eventualità che l’importo non venga realizzato integralmente.
Aliquota IVA prestazioni sociosanitarie ed educative
Si prevede una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5% a cui assoggettare le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4%.
Due per mille IRPEF per le associazioni culturali
Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.
Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori
Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.
Le medesime somme sono deducibili dall’IRAP.
Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015
Fonte: Il commercialista telematico autore Massimo Pipino

Commenti