L’errore di competenza diventa meno caro

Sanzioni meno pesanti a prescindere dal momento in cui l’impresa ha commesso la violazione.
È l’effetto che scaturisce dall’articolo 1, comma 133, della legge di Stabilità che ha anticipato di un anno l’entrata in vigore del Dlgs 158/2015 (il decreto attuativo della delega fiscale) per la parte relativa alle penalità amministrative, chiarendo implicitamente anche che, salvo per le violazioni relative alla procedura di voluntary disclosure, per il pregresso si rende applicabile il «favor rei». Questi fattori possono indurre le imprese a rivalutare l’idea di regolarizzare errori commessi in passato. 
Dichiarazioni infedeli 
Per diverse violazioni diffuse nella pratica delle imprese, dal 1° gennaio scatta una notevole riduzione del carico sanzionatorio. Ad esempio, per le dichiarazioni infedeli in conseguenza di errata imputazione di componenti economici le imprese dal 2016 potranno fruire di riduzioni nell’entità delle sanzioni irrogabili, visto che la misura potrà essere fissa (se non vi è danno per l’Erario) o comunque ridotta al 60% della maggiore imposta dovuta (in luogo del 90%). 
Omessi versamenti 
C’è poi il capitolo dei ritardati versamenti erariali che, se effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine originario, fruiscono di una riduzione della sanzione base del 50% (dal 30% al 15%). 
Lo sdoganamento del favor rei disposto dalla legge di Stabilità renderà anche possibile ravvedere le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016, tarando il costo della sanatoria ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 sulle nuove misure. Questa opportunità già si coglie riflettendo sul costo per ravvedere un omesso versamento dell’acconto Ires 2015 in scadenza lo scorso 30 novembre. 
La regolarizzazione effettuata il 30 dicembre 2015 comporta il pagamento della sanzione del 3% (1/10 del 30%), il ravvedimento effettuato il prossimo 29 febbraio costa l’1,67% (1/9 del 15%).
Violazioni Iva 
Ma gli abbattimenti non finiscono qui. Per alcune violazioni Iva, ad esempio, si passerà da un sistema in cui la sanzione era proporzionale all’imposta teorica applicabile all’operazione errata a un meccanismo in cui, invece, se non vi è danno per l’Erario si applicherà la sanzione fissa. Il riferimento, ad esempio, è alle violazioni che attengono ai casi in cui opera il reverse charge, agli obblighi di integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e alle violazioni nelle procedure per la fornitura in regime di non imponibilità Iva di beni e servizi a esportatori abituali. 
Fino alla fine del 2015, in questi casi, in presenza di violazioni era prevista l’irrogazione al trasgressore di una sanzione calcolata su base proporzionale sull’Iva teorica che si sarebbe resa applicabile sull’operazione, a prescindere dal fatto che l’errore avesse o meno causato un danno per l’Erario. Dal 2016, invece, il sistema cambia radicalmente in quanto si passa a una sanzione fissa, che soprattutto in presenza di operazioni di volume consistente, sarà ben inferiore rispetto a quella che sarebbe scaturita su base proporzionale.
Certificazioni uniche 
Anche in tema di dichiarazione precompilata la Stabilità arriva a un temperamento delle sanzioni. La manovra 2016 prevede che per le trasmissioni dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione del 730 precompilato effettuate nel primo anno, non si da luogo all’applicazione delle sanzioni nei casi di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione.
Si ritiene che il ritardo sarà tollerato se i dati arriveranno alle Entrate in tempo utile per permettere la lavorazione della precompilata nei termini ordinari. Anche l’errore nella comunicazione, se a svantaggio del contribuente, che abbia limitato a suo danno deduzioni o detrazioni, non comporterà il rischio sanzione sul soggetto che ha effettuato la trasmissione dei dati. 
Il nuovo bonus sanzioni per la precompilata si applicherà anche agli operatori sanitari che dovranno trasmettere per la prima volta al Sistema tessera sanitaria entro il prossimo 31 gennaio le informazioni inerenti le spese mediche detraibili nella precompilata 2016 relative al 2015. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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