Lettere d’intento, l’Iva fa il pieno

Spazio all’indicazione di nuove operazioni a reverse charge - Censito lo split payment
Come previsto dal decreto semplificazioni (articolo 20, Dlgs 175/2014), il modello Iva relativo al 2015, da ieri in bozza nel sito dell’agenzia delle Entrate, dovrà contenere i dati delle lettere d'intento che sono state “ricevute” nell'anno. Sono stati raddoppiati, quindi, gli invii di questi dati alle Entrate, perché fino al 2014 solo chi riceveva la dichiarazione d'intento (il fornitore del bene o il prestatore del servizio) doveva inviarli alle Entrate (con singole spedizioni e non nel modello annuale), mentre dal 2015 (precisamente dal 12 febbraio 2015), queste informazioni devono essere inviate all'agenzia, durante l'anno, dall'esportatore abituale (cioè, da chi emette la lettera) e, a consuntivo, nel modello Iva annuale dal fornitore o dal prestatore (cioè da chi la riceve). È questa la principale novità del modello Iva/2016, che è stato anche adeguato alle nuove ipotesi di reverse charge e al regime dello split payment. Oltre alle bozze del modello Iva/2016 annuale, sono state pubblicate nel sito dell'agenzia anche quelle dei modelli Iva Base/2016 e Iva 74-bis (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), oltre che quelle della comunicazione dati Iva per il 2015, la quale sarà l'ultima che potrà essere presentata, in quanto è stata abrogata dall'articolo 1, comma 641, lettera d), legge 190/2014 con «efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016». 
Nel modello Iva/2016, è stato introdotto il nuovo quadro VI, che dovrà essere compilato non dal soggetto che ha inviato la dichiarazione d'intento all'agenzia, ma da quello che l'ha ricevuta. In particolare, nei righi da VI1 a VI6 andranno indicati il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1) e il numero di protocollo attribuito dall'agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica (campo 2). Solo per l'anno 2015, in assenza di quest'ultimo dato, potrà essere compilato il campo 3, “indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d'intento dall'esportatore abituale”. 
Relativamente alle operazioni attive effettuate con applicazione del reverse charge, nella sezione 4 del rigo VE35, sono stati introdotti il campo 8 per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, e il campo 9 per quelle del settore energetico (lettere d-bis, d-ter e d-quater). Dal 1° gennaio 2015, infatti, il reverse charge è stato esteso anche ai suddetti settori. Lo stesso vale per le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, che devono essere inserite nel campo 2, relativo alle cessioni di rottami.
Nel modello Iva/2016, il rigo VE38 è riservato all'imponibile delle operazioni attive effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, con il regime dello split payment (dove l'Iva va versata all'Erario dalle Pa). In questi casi, la fattura va emessa normalmente con l'Iva e va riportare la dicitura «scissione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 17-ter, dpr 633/1972». L'imposta non va registrata a debito nelle liquidazioni Iva e il credito verso la Pa, in contabilità generale, va stornata con il debito verso l'Iva. Chi ha applicato questo meccanismo, avendo una minore Iva a debito, ha più probabilità di chiudere l'anno con un credito Iva. Per questo motivo, ha diritto all'erogazione del rimborso Iva annuale in via prioritaria, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle predette operazioni, e sono statu introdotti, nel rigo VX4, il nuovo campo 5 e nel quadro VS il nuovo campo 12, denominati «Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter». 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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