Meno tempo per le correzioni e sanzioni ancora più elevate

La nuova «Cu» porta con sé l’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 1° gennaio 2016. È stata infatti la legge di Stabilità 2016 (comma 952 dell’articolo 1 della legge 280/2015) ad anticipare l’entrata in vigore – dal 2017 al 2016 – delle modifiche al regime sanzionatorio della «Cu» introdotte dal decreto semplificazioni 2015.
L’articolo 21 del decreto legislativo 158/2015 aveva modificato le regole sanzionatorie applicabili alle «Cu» tardive, omesse ed errate, prevedendo la sanzione ridotta a 1/3 (di euro 100) per le «Cu» ritrasmesse entro 60 giorni dal 7 marzo, nonché introducendo un limite massimo di 50mila per singolo sostituto ovvero 20mila euro in caso di sanzione ridotta a 1/3. Queste modifiche avrebbero dovuto andare a regime dal 2017, ma la Stabilità le ha anticipate al 1° gennaio 2016.
In più la legge Stabilità è nuovamente intervenuta sul comma 6 quinquies dell’articolo 4 del Dpr 322/1998, integrandolo per precisare che con la «Cu» sono telematicamente trasmessi tutti i dati fiscali, contributivi e relativi al conguaglio dell’assistenza fiscali utili all’amministrazione per effettuare i controlli, e che tali dati sono equiparati a tutti gli effetti a quelli esposti nella dichiarazione del sostituto d’imposta.
Il risultato di questi interventi normativi è che dal 1° gennaio 2016 alla «Cu» si applica il seguente sistema sanzionatorio:
100 euro per singola «Cu» omessa, tardiva o errata (sebbene nel sito della «Gazzetta Ufficiale» il periodo che contiene la previsione della sanzione base sembra essere “scomparso”), con un limite massimo per anno e sostituto d’imposta di 50mila euro; 
nessuna sanzione se la «Cu», originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni; 
sanzione ridotta a 1/3 (di 100 euro, cioè 33,33 euro) se la «Cu», originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite massimo complessivo per anno e per sostituto d’imposta di 20mila euro. 
Conseguentemente, decorsi 60 giorni dalla scadenza del 7 marzo, termine entro cui sarebbe comunque garantita la presentazione del 730, a fronte della correzione di una «Cu» errata dovrebbe essere applicata la sanzione di 100 euro.
Ovviamente il confronto con quanto avveniva con il 770 semplificato spaventa e preoccupa gli operatori del settore, che fino allo scorso anno sapevano di avere quasi 5 anni per correggere i dati attraverso la dichiarazione integrativa (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione), ovvero un anno qualora l’integrativa rilevasse un maggior credito o minor debito (entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo).
Oggi stando alle norme, alla «Cu» si applica non solo un diverso regime sanzionatorio (pesante, perché 100 euro per dichiarazione) ma anche termini e modi diversi per effettuarne variazioni (oltre i 60 giorni si applica la sanzione piena di 100 euro). 
Considerato i termini di correzione più stretti e le sanzioni più gravose, e le conseguenti crescenti responsabilità dei professionisti nonché dei dipendenti delle aziende, sarebbe opportuno che l’amministrazione chiarisse cosa debba intendersi per «Cu» errata che fa scattare l’applicazione della sanzione. Questo, soprattutto, in considerazione del fatto che nella «Cu» ordinaria sono trasmessi anche dati che non hanno alcun impatto sulla dichiarazione dei redditi dell’anno a cui la certificazione si riferisce, e che quindi, se modificati e ritrasmessi, non comportano danni né per il contribuente né per il fisco.
Fonte: Il sole 24 ore autori N.Bi. - B.Mas.

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