Passaggio incerto dai vecchi regimi

Le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità (legge 208/2015) generano varie incertezze circa i passaggi dai precedenti regimi fiscali agevolati al nuovo regime dei forfettari 2016. 
Si ipotizzi il caso di un professionista che apre partita Iva nel 2015 e sceglie di avvalersi del regime dei minimi, poiché valutato più conveniente, grazie all’imposta sostitutiva più bassa (5%) e non potendo fruire dell’esonero dal pagamento dei contributi fissi Inps di artigiani e commercianti. Dal 2016 il contribuente si trova nella situazione di non sapere se potrà portare a termine il regime dei minimi o se sarà costretto a passare al regime dei forfettari. 
Il dubbio nasce dalla mancata estensione della previsione di continuità del regime dei minimi sino alla naturale scadenza (trascorsi i cinque anni o sino ai 35 anni di età del soggetto) ai minimi in essere al 31 dicembre 2015, ossia quelli entrati nel 2015, grazie alla proroga del regime concessa dal Milleproroghe, Dl 192/2014. Tuttavia, considerando il principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza – per cui non avrebbe senso logico nascere in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio – è ragionevole ritenere che anche i contribuenti minimi “nati” nel 2015 possano portare a termine tale regime. A sostegno di questa posizione si può annoverare anche la previsione dell’articolo 10, lettera 12-undecies, del Dl 192, che per coprire i maggiori oneri derivanti dalla proroga dei minimi ha stanziato risorse fino al 2020. 
Diverso è il caso del contribuente minimo - per esempio entrati nel 2013 - in essere quindi al 31 dicembre 2014 che potrà pacificamente portare a conclusione il suo regime, salvo che non ne esca per superamento dei limiti dei ricavi/compensi. 
Altro caso invece si prospetta se un soggetto ha aperto partita Iva nel 2015 e ha scelto il regime dei forfettari 2015. Questo regime può convenire a chi sostiene pochi costi ed è iscritto alla gestione Inps artigiani e commercianti, per la quale può fruire delle agevolazioni contributive. Questo contribuente verosimilmente non dovrà compiere alcuna scelta poiché il passaggio sarà naturale, automatico. Tuttavia si pone il problema dell’agevolazione dei contributi previdenziali che nel 2015 implicava un totale esonero dal versamento dei contributi fissi, attraverso la presentazione della domanda, mentre nel 2016 è limitata a una riduzione del 35% dei contributi ordinari. 
Pare difficile che il contribuente che nel 2015 ha fruito dell’esonero possa mantenerlo per gli anni a venire, dato che il comma relativo (il numero 77 della 190/2014) è stato integralmente sostituito. Pertanto si tratterà di capire se il passaggio alle nuove norme avverrà in modo automatico, per esempio attraverso una comunicazione da parte dell’Inps e quindi l’emissione degli F24 dei “fissi” sul cassetto previdenziale del contribuente per l’esercizio 2016 o se il contribuente dovrà attivarsi personalmente per chiedere la nuova agevolazione in sostituzione della precedente. 
Fonte: Il sole 24 ore

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