Per «Rw» ultimo giorno per ravvedersi con 28 euro

Oggi è l’ultimo giorno per presentare il quadro RW relativo al 2014 pagando la sanzione fissa di 258 euro prevista all’articolo 5, comma 2, secondo periodo del Dl 167/1990 (riducibile a 28 euro, secondo l’orientamento prevalente, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera a bis del decreto legislativo 472/ 1997).
Operazione, quest’ultima, rilevante anche ai fini della voluntary per mettersi in regola con il quadro RW.
Da domani sarà applicabile la sanzione proporzionale del 6% per attività detenute in Paesi black list e del 3% per quelle detenute in altri Stati esteri (ridotta in caso di ravvedimento).
Il problema è stabilire quale sia l’importo, indicato nel quadro RW a cui vada applicata la sanzione proporzionale. Le istruzioni al quadro RW richiedono che nelle colonne 7, 8 e 9 siano indicate:
colonna 7: il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività; colonna 8: il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11); colonna 9: l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta se l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi.
Gli importi di colonna 7 e 8 sono falsati dal fatto che alle giacenze inziali e finali si sommano i valori dei titoli acquistati e venduti nell’anno. Quindi se il patrimonio ha subito una notevole rotazione nell’anno questi importi si incrementano in modo da perdere ogni significatività.
Facciamo un esempio: un contribuente aveva, al 1° gennaio, un milione in un Paese non black list. In corso d’anno lo ha investito in titoli a scadenza mensile rinnovando di mese in mese l’investimento. Il contribuente deve indicare 12 milioni nella colonna 7 e 12 milioni nella colonna 8 (tralasciamo il conto corrente e gli interessi che alimentano il conto corrente). Se lo stesso contribuente avesse fatto un investimento con scadenza semestrale indicherebbe nelle due colonne 2 milioni; se avesse fatto un investimento con scadenza l’anno successivo indicherebbe nelle due colonne solo un milione. L’articolo 4, comma 1 del Dl 167/1990 – l’unica legge che disciplina il quadro RW – dispone che nel quadro RW devono essere indicati gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta. Non c’è più il riferimento alle attività detenute alla fine del periodo d’imposta, il che ha indotto l’agenzia delle Entrate a esigere che nelle colonne 7 e 8 del quadro RW siano indicate non solo le attività detenute al 31 dicembre, ma anche quelle detenute in corso d’anno e non più detenute al 31 dicembre, oltre che il saldo massimo dei conti correnti in Stati black list (colonna 9), peraltro non richiesto dalla legge.
Escludendo che le sanzioni siano applicabili sulla somma delle tre colonne (le sanzioni non dovrebbero essere espropriative), non è neppure corretto fare riferimento alla più alta o alla più bassa delle tre colonne perché in tal modo i tre contribuenti citati pagherebbero rispettivamente 360, 60 o 30 milioni (ridotti in caso di ravvedimento) e la differenza fra i tre casi sarebbe dovuta solo al tasso di rotazione di un identico patrimonio. A tal fine è necessario ricordare che le sanzioni sono regolate dalla legge e che in questo settore lo spazio per l’interpretazione è molto limitato. Inoltre, l’applicazione delle sanzioni deve essere improntata al criterio della ragionevolezza.
Provando a trovare una soluzione, l’unico dato che può avere, in base alla legge, rilevanza per l’applicazione delle sanzioni è l'importo di colonna 8 (valore finale) ponderato con il numero di giorni di possesso delle attività indicato in colonna 10. Questo dato rappresenta più correttamente le attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, perché ne rappresenta la giacenza media ponderata. È anche un dato che potrebbe servire per l’accertamento; sia per il redditometro, sia per calcolare, eventualmente, la redditività presunta disciplinata all’articolo 6 del Dl 167/1990 in mancanza di informazioni sui redditi effettivamente percepiti. Soluzioni alternative dovrebbero essere illustrate e motivate in un pronunciamento ufficiale.
Fonte: Il sole 24 ore autore Marco Piazza

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