Più tempo agli uffici fiscali per i controlli su Iva e dirette

Stop al raddoppio dei termini in presenza di un reato tributario
Abrogato il raddoppio dei termini in presenza di reato, ma gli ordinari tempi di decadenza dell’accertamento si allungano.
In dettaglio la novità contenuta nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) di stabilità modificativa delle disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi prevede due interventi. Da un lato elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000.
Dall’altro, in sostituzione dell’attuale disciplina, dispone un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.
I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno). La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta 2016 con riferimento, cioè, a Unico 2017.
Il fronte penale
La modifica comporta una serie di conseguenze anche di ordine pratico. Si risolvono all’origine tutti i dubbi applicativi ancora oggi esistenti sull’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini.
Basti pensare che a pochi anni dalla sua introduzione (decreto legge 223/2006) sulla questione è dovuta intervenire prima la Corte costituzionale per decidere su una sospetta incostituzionalità della norma, e successivamente il legislatore con la delega fiscale apportando una significativa modifica.
La Consulta, in particolare, pur confermando la legittimità della disposizione, ha di fatto incaricato i giudici tributari, di verificare, su richiesta del contribuente, il possibile uso strumentale della disposizione da parte dell’ufficio.
Successivamente, il legislatore, evidentemente consapevole del beneficio concesso all’amministrazione, legato a possibili utilizzi impropri del raddoppio in conseguenza di violazioni penali solo supposte, con il decreto legislativo 128/2015, in attuazione della delega fiscale, ne ha ristretto l’ambito alle sole ipotesi di effettivo inoltro della notizia di reato alla Procura entro la scadenza ordinaria. Quest’ultimo intervento normativo era verosimilmente volto a mantenere nell’ordinamento una norma “necessaria” per tutelare da un lato gli interessi erariali e dall’altro le garanzie per il contribuente.
Occorre, infatti, ricordare che l’istituto, introdotto a suo tempo aveva il dichiarato fine di concedere all’amministrazione finanziaria maggiori tempi di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in cui fossero state commesse violazioni tributarie particolarmente gravi, tanto da costituire delitto. Grazie a un allungamento dei termini gli uffici avrebbero potuto utilizzare gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria che non necessariamente seguivano la tempistica delle contestazioni fiscali.
Il fronte amministrativo
In futuro, invece, l’amministrazione finanziaria potrà usufruire per tutti gli accertamenti (anche riguardanti violazioni irrilevanti penalmente) di maggiori termini, a prescindere dalla presenza o meno di un reato.
Certamente questo allungamento supplisce in parte all’abrogazione dell’istituto del raddoppio. Tuttavia è evidente che mentre prima esisteva un regime differenziato che penalizzava gli evasori che commettevano reato, in futuro, invece, non vi sarà più alcuna distinzione: gli uffici dovranno rettificare entro gli stessi tempi sia gli errori, anche involontari, del contribuente più puntuale, sia i più gravi comportamenti fraudolenti, per i quali, addirittura, l’autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento penale, potrebbe disporre misure particolarmente gravi.
In tale contesto, è opportuno, che alla riduzione dei tempi di accertamento per i fatti costituenti delitto, si associ una maggiore tempestività dell’azione repressiva dell’amministrazione, altrimenti il contribuente onesto potrebbe avere la sensazione di subire in prima persona l’onere dei più lunghi termini, a differenza dell’evasore incallito.
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

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