Quando si intaccano le riserve di capitale

La distribuzione di riserve in sospensione d’imposta non è trattata dalla circolare 40/E/2002.
Tuttavia, poiché su questo annullamento si versa una imposta sostitutiva specifica del 13%, si potrebbe ritenere che un importo pari al valore del bene assegnato non sia imponibile per il socio, alla stessa stregua dell’ammontare su cui la società versa l’8% (o il 10,5% se di comodo in due esercizi dell’ultimo triennio).
Se è ridotto il capitale o sono ripartite riserve di capitale, entra nel calcolo il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio. Il legislatore, infatti, ha previsto che l’eccedenza distribuita, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione:
se quest’ultimo non si annulla, perché maggiore del differenziale imponibile, non c’è tassazione per il socio;
se, invece, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione è inferiore al differenziale potenzialmente imponibile (cosiddetto sottozero), e la società assegnante è una società di capitali, l’eccedenza va assoggettata a tassazione, secondo varie modalità, solo in parte esaminate dalla circolare 40/E/2002.
Tuttavia, anche facendo riferimento alla circolare 26/E/2004, il cosiddetto sottozero, che per il socio “privato” costituisce reddito di capitale, per il socio in reddito d’impresa dovrebbe essere qualificato come un componente reddituale assimilabile a quello emergente dalla cessione della partecipazione, con possibile applicazione della participation exemption. Per cui, il differenziale in esame dovrebbe essere soggetto a imposta:
come dividendo in capo al socio persona fisica non in regime d’impresa (e, quindi, con le stesse conseguenze di cui sopra), il quale, se non qualificato e se non vuole che la ritenuta del 26% venga applicata sull’intero ammontare assegnato, deve comunicare alla società il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
nella misura del 5% o del 100% a seconda della presenza o meno nella partecipazione dei requisiti Pex, per il socio che sia, a sua volta, società di capitali (articolo 86, comma 5-bis del Tuir );
nella misura del 49,72% o del 100% (sempre in presenza o meno dei requisiti Pex) se il socio è una impresa Irpef (individuale o societaria).
Se, invece, la società assegnante è una società di persone, il “sottozero” costituisce reddito di partecipazione, da trattare in base all’articolo 20-bis del Tuir e dei documenti di prassi (risoluzione 64/E/2008 e circolare 47/E/2008). Questi risultano utili anche per affrontare correttamente le ipotesi in cui l’assegnazione prevista dalla legge di Stabilità si inserisca in un ambito più ampio, come quello della liquidazione societaria o del recesso del socio.
Infine, quando la distribuzione ha per oggetto una pluralità di riserve di varia natura (o riserve di utili insufficienti per cui si riduce anche il capitale), va seguito quanto descritto nell’esempio n. 3 della circolare 40/E/2002. In pratica, la proporzione tra le riserve annullate (o tra capitale e riserve di utili) applicata all’eccedenza che, potenzialmente, costituisce materia imponibile per il socio, determinerà quanta parte di tale eccedenza vada tassata come dividendo e quanta parte vada confrontata con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, in quest’ultimo caso per individuare l’eventuale “sottozero” da ricondurre a tassazione.
Fonte: Il sole 24 ore

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