Ravvedimento operoso dal 2016: nuovi importi rispetto al 2015

Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio), la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dal comma 133 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016), hanno apportato ulteriori modifiche all'istituto del "ravvedimento operoso", già profondamente rinnovato con la legge di stabilità per il 2015, in particolare riducendo l'importo della sanzione minima (dal 30% al 15%), da prendere a base per il calcolo esclusivamente nelle fattispecie di ravvedimento effettuato entro 90 giorni. Per cui, dal 1° gennaio 2016, per sanare irregolarità nel versamento di imposte, si può usufruire:
- del cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
- del cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;
- del cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- del cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- del cd "ravvedimento lunghissimo", che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis) e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter);
- del cd "ravvedimento su p.v.c." (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater), che prevede sanzioni pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall'Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all'art. 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art. 11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.
Inoltre è possibile usufruire del "ravvedimento operoso" in caso di omessa presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo (10% o 12% a seconda del tipo di dichiarazione), a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. c).
Il "ravvedimento lunghissimo", di cui alle lettere b-bis) e b-ter), è applicabile esclusivamente ai i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (non vale quindi per i tributi comunali, quali IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP ecc., per diritto annuale CCIAA, per il "bollo" auto ecc.).


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