Sanzioni light per ritoccare la dichiarazione «infedele»

Sì agli sconti per chi si mette in regola entro il 29 dicembre
L’appuntamento per i “ritardari delle dichiarazioni” resta fermo al 29 dicembre, giorno in cui tradizionalmente scadono i 90 giorni per fruire della sanzione declassata e oltre la quale la dichiarazione si considera irrimediabilmente omessa. Quest’anno, però, sulla gestione delle “tardive” impattano almeno tre fattori da non trascurare:
l’effetto connesso alla regolarizzazione del quadro RW del 2014 di chi, fruendo del prolungamento dei termini per l’emersione, si è avvalso delle disposizioni in tema di voluntary disclosure;
le nuove regole che dal 2015 governano il ravvedimento operoso;
l’impatto della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo varato con il Dlgs 158/2015 che, in base all’attuale contenuto del Ddl di Stabilità 2016, entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo.
Unico omesso e infedele
Secondo le Entrate (circolare 23/E/1999) la dichiarazione originariamente omessa e presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, può essere sanata pagando:
la sanzione di 25 euro (1/10 di 258 euro) per il ritardo;
e il 3,75% (1/8 del 30%) dell’omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute.
Meno scontato è individuare come trattare la dichiarazione presentata in versione infedele alla scadenza ordinaria (30 settembre scorso) che viene integrata e ravveduta entro i successivi 90 giorni.
In generale, la dichiarazione infedele è sanzionata con una misura che oggi va dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta (dal 1° gennaio 2016 la misura scenderà dal 90 al 180%). Tuttavia, le Entrate in passato hanno equiparato sul piano sanzionatorio la dichiarazione integrativa inviata entro i 90 giorni dal termine a una dichiarazione tardiva (circolare 11/E/2010).
Ora, anche se dal 1° gennaio 2015 nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 esiste una specifica disposizione che disciplina - per le violazioni dichiarative - il ravvedimento entro i 90 giorni dal termine, prevedendo la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (la nuova lettera a-bis), l’equiparazione sopra citata è ancora valida: per questa ragione resta applicabile la sanzione fissa di 258 euro al caso della dichiarazione infedele integrata entro il 29 dicembre.
Il problema ulteriore è capire se su tale sanzione il ravvedimento in caso di integrazione della dichiarazione presentata si perfezioni pagando 1/9 (lettera a-bis) oppure 1/10 (lettera c) come affermato nella circolare 11/E/2010.
In base al dato letterale della norma e al contenuto della recente circolare 23/E/2015, la soluzione andrebbe verso 1/9. Ma questo, a prescindere dai pochi euro di differenza, è un risultato poco razionale. Infatti, risulterebbe penalizzato chi, pur avendo presentato la dichiarazione nei termini ha commesso un errore rispetto a chi, avendo del tutto omesso la dichiarazione alla scadenza del termine, vi provvede entro tre mesi. È da ritenere quindi che sia ancora valida la riduzione a 1/10.
La chance dei 30 giorni
Un nuovo aspetto da considerare attiene alla modifiche varate sull’articolo 7 del Dlgs 472/1997, che disciplina i criteri generali di determinazione della sanzione amministrativa ad opera del Dlgs 158/2015. Viene previsto che, salvo non sia diversamente disposto dalle singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la sanzione di riferimento è ridotta della metà.
La disposizione, data la collocazione normativa e il suo tenore letterale, ha portata generale e sembra trovare applicazione anche per le violazioni dichiarative. Se questo venisse confermato, la dichiarazione presentata entro 30 giorni dal termine legale, sconterebbe la sanzione ridotta di 125 euro (250 euro base rapportata al 50%).
Questa modifica si applicherà dal 1° gennaio 2016 anche se, per effetto del favor rei, potrebbe retroagire e quindi valere anche per i ritardi non superiori ai 30 giorni inerenti alle dichiarazioni che scadevano lo scorso 30 settembre.
L’anno di riferimento
Per ravvedere la dichiarazione tardiva si pone infine il problema di individuare l’anno di riferimento da indicare sul modello F24: 2015, anno in cui è stata commessa la violazione o 2014, periodo di riferimento della dichiarazione? Nelle istruzioni sul sito dell’Agenzia (nella Sezione «Come compilare il modello F24»), si dice che il riferimento deve essere «l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento». Letteralmente, quindi, il 2014. Questa soluzione, però, applicabile al caso generale, non sembra condivisibile nello specifico caso in discussione, ritenendo vada indicato il 2015. Vanno in questo senso la risoluzione 338/E/2007 e la circolare della Dre Veneto 5112 del 24/10/2000.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini-Lorenzo Pegorin-Gian Paolo Ranocchi

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