Si paga l’8% su aree e partecipazioni

Nuova finestra sulla rivalutazione di partecipazioni societarie e terreni.
Il Ddl Stabilità 2016 prevede la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Con questa nuova versione dell’agevolazione, da un lato vengono aggiornati i termini contenuti nell’articolo 2, comma 2 del Dl 282/2002, dall’altro lato viene allineata all’8% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per tutte le tipologie di beni affrancabili.

Trattandosi di un’agevolazione finalizzata a ridurre le plusvalenze di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, possono beneficiare della rivalutazione:
le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa;
le società semplici e i soggetti assimilati;
gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale;
i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
L’affrancamento riguarda le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2016. È possibile affrancare anche i diritti edificatori, in considerazione del fatto che godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili, nonché i fabbricati da demolire, in quanto parificati alle aree edificabili.
La rivalutazione si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% applicabile a tutti i beni rivalutabili (partecipazioni societarie qualificate o meno, terreni agricoli, edificabili e lottizzati).
La scadenza per l’asseverazione della perizia è fissata al 30 giugno 2016. I soggetti abilitati alla redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie sono gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.
Sono, invece, abilitati alla redazione della perizia di stima dei terreni, gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. Sono abilitati a valutare sia le partecipazioni che i terreni anche i periti iscritti alle Camere di commercio.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016, in un’unica soluzione o rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% sulle rate successive alla prima. Chi si avvale dell’affrancamento può scomputare dalla sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni o, in alternativa, chiedere il rimborso della sostitutiva già pagata.
Infine, chi rivaluta deve indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla all’amministrazione finanziaria in caso di richiesta.
Fonte: Il sole 24 ore autore Siro Giovagnoli

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