Trasformazioni agevolate per «tagliare» le società schermo

In arrivo assegnazioni e trasformazioni agevolate, come strumento per ridurre il numero delle cosiddette società schermo.
Dopo anni di provvedimenti che hanno penalizzato l’utilizzo di società per l’intestazione di beni che restano nella disponibilità dei soci, la legge di Stabilità 2016 interviene per incentivare la fuoriuscita dei beni immobili non strumentali e la trasformazione di società commerciali in società semplici. In questo modo risulteranno più agevoli i controlli del fisco sulle effettive disponibilità patrimoniali delle persone fisiche.
Il comma 115 della legge di Stabilità introduce due possibilità per far uscire le società che detengono immobili dal regime delle società di comodo e da quello dei beni dati in uso ai soci. Le società di persone (Snc e Sas) e di capitali (Srl, Spa, Sapa) possono, in primo luogo, assegnare o cedere ai soci, con regime fiscale agevolato, beni immobili diversi da quelli strumentali “per destinazione”. Le medesime società, laddove abbiano per oggetto principale la gestione di tali beni, possono inoltre trasformarsi in società semplici, abbandonando integralmente il regime degli enti non operativi. La disciplina agevolata, che si applica anche alle società operative, si sostanzia nella tassazione delle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti con un'imposta sostitutiva dell’8%, elevata al 10,5% per le società che in almeno due esercizi del triennio 2013-2015, sono risultate “di comodo”. In caso di assegnazione (che può accompagnarsi o meno allo scioglimento), il valore normale del bene immobile, che è la base del calcolo della plusvalenza, può essere sostituito dal cosiddetto valore catastale. Per le cessioni ai soci, rileva invece il maggiore tra corrispettivo pattuito e valore normale, quest’ultimo eventualmente sostituito dal valore catastale. 
Le stesse aliquote di imposta sostitutiva si applicano sulle plusvalenze realizzate sui beni posseduti (anche non immobili) dalle società di gestione immobiliare che si trasformano in società semplici. Anche nella trasformazione il valore normale, per gli immobili, può essere sostituito dal valore catastale.
Per quanto riguarda i tributi indiretti, è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro proporzionale e l’ applicazione fissa delle ipo-catastali. L’Iva eventualmente dovuta si calcola invece con regole ordinarie.
Non va trascurato l’eventuale onere fiscale in capo ai soci assegnatari. Se l’operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili (“dividendo in natura”), si avrà la tassazione con regole ordinarie della differenza tra il valore normale del bene assegnato e l’importo della plusvalenza che è stato assoggettato a imposta da parte della società assegnante (in tal senso la circolare 40/E/2002 riferita ad una precedente, analoga disposizione). Qualora l’assegnazione avvenga a fronte del rimborso di riserve di capitale, il costo della partecipazione viene ridotto della medesima differenza; l’eventuale sottozero è tassato come utile. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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