Un anno in più per le verifiche

Viene abrogato il raddoppio dei termini in presenza di notizie di reato
Abrogato il raddoppio dei termini in presenza di reato, ma gli ordinari tempi di decadenza dell’accertamento si allungano. È quanto emerge da uno degli emendamenti approvati al disegno di legge di Stabilità 2016. 
La proposta modificativa delle disposizioni in tema di accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi : 
elimina la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel decreto legislativo 74/2000; 
in sostituzione dell’attuale disciplina, dispone un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva. 
I poteri di accertamento devono essere così esercitati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo dell’attuale quarto anno) ovvero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo dell’attuale quinto anno). 
Se confermata, la novità si applicherà dal periodo di imposta 2015 con riferimento cioè a Unico 2016. 
Va da sé che la modifica comporta una serie di conseguenze anche di ordine pratico. Sicuramente si risolvono all’origine tutti i dubbi applicativi ancora oggi esistenti sull’operatività dell’istituto (introdotto con il Dl 223/2006). Basti pensare che a pochi anni dalla sua introduzione, sulla questione è dovuta intervenire prima la Corte Costituzionale per decidere su una sospetta incostituzionalità della norma, e successivamente il legislatore con la delega fiscale apportando una significativa modifica. 
La Consulta, in particolare, pur confermando la legittimità della disposizione, ha di fatto incaricato i giudici tributari, di verificare, su richiesta del contribuente, il possibile uso strumentale della disposizione da parte dell’ufficio. 
Successivamente, il legislatore, evidentemente consapevole del beneficio concesso all’amministrazione, legato cioè a possibili utilizzi impropri del raddoppio in conseguenza di violazioni penali solo supposte, con il Dlgs 128/2015, in attuazione della delega fiscale, ne ha ristretto l’ambito alle sole ipotesi di effettivo inoltro della notizia di reato alla Procura entro la scadenza ordinaria. 
Tuttavia, al fine di non generare una nullità di tutti gli atti già emessi in violazione della nuova disposizione, è stato espressamente regolato anche il periodo transitorio, facendo così salvi gli effetti di quanto già notificato. Quest’ultimo intervento normativo era verosimilmente volto a mantenere nell’ordinamento una norma “necessaria” per tutelare da un lato gli interessi erariali e dall’altro le garanzie per il contribuente. Occorre infatti ricordare che l’istituto, introdotto dal Dl 223/2006, aveva il dichiarato fine di concedere all’amministrazione finanziaria maggiori tempi di rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti in cui fossero state commesse violazioni tributarie particolarmente gravi, tanto da costituire delitto. Grazie a un allungamento dei termini gli uffici avrebbero potuto utilizzare gli elementi istruttori emersi nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria che non necessariamente seguivano la tempistica delle contestazioni fiscali. 
In futuro, invece, l’amministrazione potrà usufruire per tutti gli accertamenti di maggiori termini, a prescindere dalla presenza o meno di un reato. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

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