Unico-Sc apre alle assegnazioni

Per gli immobili va indicata la differenza fra valore normale e fiscalmente riconosciuto
Arrivano sul sito dell’Agenzia le bozze al modello Unico SC 2016. Numerose le novità che si riscontrano scorrendo i quadri e le istruzioni, tra le quali un posto di rilievo spetta all’assegnazione agevolata dei beni d’impresa introdotta dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge di Stabilità 2016 che troverà spazio in una apposita sezione del quadro RQ.
Assegnazione agevolata
L’assegnazione e la trasformazione agevolata entrano a pieno titolo nel modello Unico SC 2016 nel quale è prevista l’indicazione dei dati di massima nella sezione XXII. La sezione è composta da un unico rigo, IQ85, e da 8 campi. È prevista in particolare l’indicazione, per i beni immobili (colonna 1) e i mobili registrati (colonna 2), dell’ammontare della differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o in caso di trasformazione quello dei beni posseduti alla data di trasformazione) e il costo fiscalmente riconosciuto. Sul punto le istruzioni, opportunamente, ricordano che per gli immobili il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione alla rendite catastali dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previste dall’articolo 52, comma 4, del Dpr 131/86. I soggetti non operativi dovranno indicare tale situazione barrando l’apposita casella 3 al fine di evidenziare la necessità di calcolare l’imposta con l’aliquota maggiorata del 10,5%; laddove non si verifichi tale condizione l’aliquota è invece quella ordinaria dell’8%.
Ulteriori campi sono stati inseriti al fine di indicare l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci (nonché quelle delle società che si trasformano) sulle quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 13%. La quota del 60% dell’imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto da versare entro il 30.11.2016 andrà, invece, evidenziata negli appositi campi previsti in corrispondenza del valore dei beni e delle riserve in sospensione.
Rivalutazione dei beni
Nel quadro RQ sono state aggiunte tre sezioni (nello specifico si tratta delle sezioni XXIII A, B e C) per i contribuenti che si avvalgono della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali. Tale facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È stata prevista, inoltre, la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.
Dichiarazione integrativa
Viene data la possibilità ai contribuenti di segnalare la correzione spontanea della dichiarazione al fine di correggere errori od omissioni anche dopo la presentazione della dichiarazione stessa. A tale scopo nella sezione «Tipo di dichiarazione» la casella «dichiarazione integrativa» dovrà essere compilata indicando il codice 2 nell’ipotesi in cui il contribuente operi l’intervento sulla base delle comunicazioni inviate dall’agenzia delle Entrate. Il tutto nell’ottica dello spirito di collaborazione e opera di convincimento all’adempimento spontaneo che stà alla base del “nuovo” ravvedimento operoso, nella versione suvccessiva alla legge di Stabilità 2015.
Le altre novità
Per i redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nella sezione I del quadro FC è stata inserita un’apposita casella dedicata ai contribuenti che esercitano l’opzione prevista dall’articolo 168-ter del Tuir. Per quanto concerne, infine, i cosiddetti super ammortamenti non vengono fornite istruzioni specifiche sulle modalità di indicazione della maggiore quota deducibile. Quest’ultima viene infatti calcolata sul costo del bene incrementato del 40% per i beni strumentali nuovi acquistati a decorrere dal 15 ottobre 2015. In assenza di indicazioni specifiche si ritiene che il “super ammortamento” debba trovare evidenza tra le altre variazioni in diminuzione rigo RF55 con il codice generico 99. Ad analoga conclusione si deve arrivare per le maggiori quote di canoni leasing dei i contratti stipulati a far data del 15 ottobre 2015.
Fonte: Il sole 24 ore autore Mario Cerofolini

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