Vecchi minimi al passo d’addio

Tassazione ultaridotta per chi avvia nel 2016 un’attività con le regole del forfettario
Vecchi minimi al passo d’addio. Con la fine del 2015 viene meno la possibilità per chi avvia una nuova attività economica di optare per il regime che è stato tenuto in vita per tutto l’anno in corso dalla conversione del Milleproroghe dello scorso anno (Dl 192/2014). Ultimi giorni, quindi, per decidere se “partire” adesso con un regime che consente ancora la deduzione analitica dei costi dai ricavi o rimandare tutto al prossimo anno, quando sarà possibile solo entrare nel nuovo regime forfettario.
Per le start up, dunque l’unico regime possibile sarà quello forfettario in cui - appunto come dice lo stesso nome - il calcolo del reddito avviene in base a una percentuale di forfettizzazione predefinita in base all'attività svolta. Naturalmente per chi volesse iniziare subito c’è da mettere in conto che in questo modo si “brucerebbe” un intero anno d’imposta di permanenza, con la necessità di dover presentare il prossimo anno l’Unico 2016 anche in presenza di ricavi pari a zero. Ma andiamo con ordine.
Il nuovo meccanismo
Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016, viene abrogato il regime di vantaggio (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011), i cui aspetti fondamentali, riservati unicamente alle start up, confluiscono però nel regime forfettario introdotto dai commi da 54-89 della legge 190/2014 (la Stabilità dello scorso anno).
Le ditte individuali e i professionisti che inizieranno l’attività con l’anno entrante potranno quindi aderire al nuovo regime di forfait beneficiando della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% limitatamente ai primi cinque anni di attività (essendo stata eliminata la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).
I vincoli per l’accesso
Per gli altri aspetti, legati alla fruizione del nuovo regime di favore, anche per le neo attività viene richiesto il rispetto di alcuni parametri oggettivi.
Per i ricavi, secondo i nuovi valori soglia introdotti dalla stessa Stabilità 2016 (articolo 1, comma 112), il limite è variabile e si computa a partire da euro 15mila fino ad arrivare a 50mila euro (da ragguagliare ad anno) a seconda della tipologia di attività svolta (si veda la tabella a lato). Per le spese di lavoro dipendente e assimilato (intese come costo a carico dell’imprenditore/professionista) le stesse non debbono superare soglia di 5mila euro.
I beni strumentali devono essere non superiori a 20mila euro, al lordo degli ammortamenti (dato di stock). Infine i redditi di lavoro dipendente o assimilato, posseduti dal professionista/imprenditore, in aggiunta al reddito forfettario dichiarato non debbono nei singoli anni di riferimento eccedere la quota di 30mila euro.
Inoltre viene precisato che per chi inizia una nuova attività, valgono sempre le condizioni a suo tempo introdotte per l’accesso al regime dei minimi ossia:
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giovanni Parente Lorenzo Pegorin

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