Assegnazione soci a largo raggio

Non sono ancora arrivate risposte ufficiali sui temi dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e delle due ulteriori declinazioni della norma riguardanti la cessione e la trasformazione in società semplice, ma dalle domande che sono arrivate nel corso di Telefisco 2016 si sono notati grande interesse e fermento da parte degli operatori. D’altra parte si tratta di un’occasione importante per riorganizzare patrimoni societari e familiari, rendendoli più idonei alle esigenze dei contribuenti, senza sostenere oneri fiscali rilevanti.
Evidenziamo alcuni aspetti riguardanti l’argomento dei soci nell’assegnazione agevolata , uno degli aspetti maggiormente toccati dalle richieste dei professionisti, estrapolando cinque casi oggetto di specifiche risposte.
Destinatari dell’agevolazione
La norma prevede che i soci debbano risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Per stabilire se possono fruire della norma solo le persone fisiche o anche soggetti diversi si ricorda che la circolare 112 del 21 maggio 1999 aveva chiarito che «con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni, si fa presente che, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato».
Un altro aspetto che è oggetto di attenzione è quello dell’intestazione fiduciaria. Troviamo un aiuto su questo tema sempre nella circolare 112 del 1999: in questi casi l’assegnazione agevolata è possibile, tuttavia la società fiduciaria deve risultare iscritta a libro soci alla data di riferimento ed è necessario dimostrare che il rapporto tra fiduciaria e fiduciante è sorto anteriormente alla data del 30 settembre 2015.
I benefici per il socio
In linea generale si possono delineare le seguenti regole:
•la differenza assoggettata a imposta sostitutiva sulla società chiude qualsiasi debito tributario ai fini delle imposte dirette della società e anche dei soci (circolare 40/E del 2002 );
• quando l’operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili (dividendo in natura), si avrà la tassazione in capo al socio, con regole ordinarie, della differenza tra il valore normale del bene assegnato e la differenza che è già stata assoggettata a imposta da parte della società. Procediamo con un esempio nell’ipotesi in cui la società distribuisca riserve di utili: se 500 è il costo fiscale del bene e 1.500 il suo valore normale, il socio dovrebbe conseguire un utile in natura pari a 500, e cioè la differenza tra il valore normale del bene (1.500) e l’ammontare già assoggettato a tassazione in capo alla società con l’imposta sostitutiva (1.000). L’importo imponibile in capo al socio sarà assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base al tipo di partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata);
•quando invece l’assegnazione avviene a fronte di un rimborso di riserve di capitale, il costo della partecipazione del socio è ridotto sempre dell’importo sopra indicato (valore normale meno imponibile assoggettato a imposta sostitutiva sulla società). In questa ipotesi si pone il problema di valutare l’eventuale sottozero, che si verifica tutte le volte in cui il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni del socio è inferiore alla differenza precedentemente definita. Dal punto di vista logico sistematico e tenendo conto di precedenti interpretazioni dovrebbe trattarsi di utile da assoggettare a tassazione in capo al socio. Riprendendo l’esempio precedente nell’ipotesi in cui la società distribuisca riserve di capitale: se 500 è il costo fiscale del bene e 1.500 il suo valore normale, l’importo di 500, e cioè la differenza tra il valore normale del bene (1.500) e l’ ammontare già assoggettato a tassazione in capo alla società con l’imposta sostitutiva (1.000), ridurrà il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni del socio. Se tale costo fosse 800 il socio avrà una riduzione di 500 con la conseguenza che rimarrà un costo fiscale di 300, pertanto nell’ipotesi di cessione o conferimento della partecipazione la plusvalenza sarà conteggiata a partire da un corrispettivo percepito superiore a tale costo residuo. Se viceversa il costo fosse 200 si genererebbe un sottozero di 300 (200- 500) che dovrebbe essere tassato in capo al socio.
Fonte: Il sole 24 ore autori Primo Ceppellini e Roberto Lugano

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