Assegnazione soci a largo raggio

Benefici estesi a persone giuridiche e fiduciarie che fanno parte della società
Non sono ancora arrivate risposte ufficiali sui temi dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e delle due ulteriori declinazioni della norma riguardanti la cessione e la trasformazione in società semplice, ma dalle domande che sono arrivate nel corso di Telefisco 2016 si è notato grande interesse da parte degli operatori. D’altra parte si tratta di un’occasione importante per riorganizzare patrimoni societari e familiari, rendendoli più idonei alle esigenze dei contribuenti, senza sostenere oneri fiscali rilevanti. Evidenziamo alcuni aspetti riguardanti l’argomento dei soci nell’assegnazione agevolata, uno degli aspetti maggiormente toccati dalle richieste dei professionisti, estrapolando cinque casi oggetto di specifiche risposte.
I destinatari dell’agevolazione
La norma prevede che i soci debbano risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2016), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Per stabilire se possono fruire della norma solo le persone fisiche o anche soggetti diversi si ricorda che la circolare 112 del 21 maggio 1999 aveva chiarito che «con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni, si fa presente che, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato».
Un altro aspetto che è oggetto di attenzione è quello dell’intestazione fiduciaria. Troviamo un aiuto su questo tema sempre nella circolare 112 del 1999: in questi casi l’assegnazione agevolata è possibile, tuttavia la società fiduciaria deve risultare iscritta a libro soci alla data di riferimento ed è necessario dimostrare che il rapporto tra fiduciaria e fiduciante è sorto anteriormente alla data del 30 settembre 2015.
I benefici per il socio
In linea generale si possono delineare le seguenti regole:
la differenza assoggettata a imposta sostitutiva sulla società chiude qualsiasi debito tributario ai fini delle imposte dirette della società e anche dei soci (circolare 40/E del 2002);
quando l’operazione avviene mediante utilizzo di riserve di utili (dividendo in natura), si avrà la tassazione in capo al socio, con regole ordinarie, della differenza tra il valore normale del bene assegnato e la differenza che è già stata assoggettata a imposta da parte della società. Procediamo con un esempio nell’ipotesi in cui la società distribuisca riserve di utili: se 500 è il costo fiscale del bene e 1.500 il suo valore normale, il socio dovrebbe conseguire un utile in natura pari a 500, e cioè la differenza tra il valore normale del bene (1.500) e l’ammontare già assoggettato a tassazione in capo alla società con l’imposta sostitutiva (1.000). L’importo imponibile in capo al socio sarà assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base al tipo di partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata);
quando invece l’assegnazione avviene a fronte di un rimborso di riserve di capitale, il costo della partecipazione del socio è ridotto sempre dell’importo sopra indicato (valore normale meno imponibile assoggettato a imposta sostitutiva sulla società). In questa ipotesi si pone il problema di valutare l’eventuale sottozero, che si verifica tutte le volte in cui il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni del socio è inferiore alla differenza precedentemente definita. Dal punto di vista logico sistematico e tenendo conto di precedenti interpretazioni dovrebbe trattarsi di utile da assoggettare a tassazione in capo al socio. Riprendendo l’esempio precedente nell’ipotesi in cui la società distribuisca riserve di capitale: se 500 è il costo fiscale del bene e 1.500 il suo valore normale, l’importo di 500, e cioè la differenza tra il valore normale del bene (1.500) e l’ ammontare già assoggettato a tassazione in capo alla società con l’imposta sostitutiva (1.000), ridurrà il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni del socio. Se tale costo fosse 800 il socio avrà una riduzione di 500 con la conseguenza che rimarrà un costo fiscale di 300, pertanto nell’ipotesi di cessione o conferimento della partecipazione la plusvalenza sarà conteggiata a partire da un corrispettivo percepito superiore a tale costo residuo. Se viceversa il costo fosse 200 si genererebbe un sottozero di 300 (200- 500) che dovrebbe essere tassato in capo al socio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Primo Ceppellini Roberto Lugano
NEL CASO DI ASSEGNAZIONE AGEVOLATA QUALE DIVENTA PER IL SOCIO IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEL BENE ASSEGNATO ?
Per il socio si pone anche il problema di delineare il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. La circolare 40/E del 2002 aveva indicato la seguente regola che riteniamo dovrebbe essere confermata anche nell’attuale contesto: «Il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato sarà, per il socio, pari al valore normale assunto dalla società assegnante nella determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ciò a prescindere dall’importo eventualmente contabilizzato dal socio assegnatario»
È POSSIBILE ASSEGNARE UN BENE AL SOCIO ATTRIBUENDO IN CONTROPARTITA ANCHE UN DEBITO PER FINANZIAMENTO SOCI EFFETTUATO DALLO STESSO ?
Si ritiene possibile questo tipo di operazione. Per la parte di debito assegnato (si potrebbe anche dire di restituzione del finanziamento) non vi saranno effetti reddituali; gli effetti fiscali si limiteranno quindi alla tassazione agevolata sulla società dell’eventuale plusvalenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del bene e alle conseguenze fiscali sul socio della sola assegnazione di riserve
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI UN SOCIO MODIFICHI LA PERCENTUALE DELLA SUA PARTECIPAZIONE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2015 ?
Le circolari del passato (si veda la circolare 40/E del 13 maggio 2002) avevano chiarito che la percentuale di partecipazione di riferimento, rilevante ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione stessa. Se chi acquista una quota non era socio alla data di riferimento, non può beneficiare dell’agevolazione; se invece era socio, si potrà terrà conto della percentuale posseduta alla data di assegnazione
NEL CASO DI SUDDIVISIONE TRA USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015 CHI RISULTA QUALE SOCIO AI FINI DELLA NORMATIVA SULL’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ?
Avendo sempre riguardo alle precedenti risposte su disposizioni analoghe la qualità di socio ai fini della normativa deve riguardare il soggetto titolare della nuda proprietà
CO SA SUCCEDE NEL CASO DI DECESSO DEL SOCIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015 ?
In questa situazione si ritiene che gli eredi possano rientrare tra i soggetti per i quali risulta possibile fruire dei benefici della norma. La circolare 112 del 21 maggio 1999 aveva infatti chiarito che «il subentro dell’erede nella qualità di socio, successivamente alla predetta data del 30 settembre …, a seguito dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo, non configurando ipotesi di cessione volontaria della partecipazione, non comporta la perdita dell’agevolazione stessa»

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