Assegnazioni, elusione in fuorigioco

Il risparmio d’imposta è legittimo - In presenza di contratti simulati scatta l’evasione
Non può risultare elusiva l’assegnazione di immobili ai soci che al momento dell’attribuzione hanno perso realmente la condizione della «strumentalità per destinazione». Viceversa, si ricade nell’evasione quando viene stipulato un contratto di locazione che risulta simulato.
L’assegnazione o cessione dei beni immobili ai soci, come pure la trasformazione in società semplice previste dalla legge 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016) rappresenta una ghiotta opportunità per eliminare dalla sfera dell’impresa beni ingombranti fiscalmente, fruendo di un trattamento tributario agevolato. Tutti gli immobili possono essere oggetto di fuoriuscita agevolata a condizione che non siano beni strumentali per destinazione; infatti, l’agevolazione si applica per gli immobili strumentali per natura, per gli immobili merce e per gli immobili patrimonio. 
Qualora l’immobile venga utilizzato direttamente dalla società proprietaria nell’attività dell’impresa – ovvero, per quanto riguarda i terreni agricoli, questi vengano coltivati direttamente dalla società – l’agevolazione non si applica in quanto l’immobile risulta strumentale per destinazione.
La condizione di immobile strumentale non utilizzato direttamente deve essere verificata al momento della assegnazione o cessione ai soci oppure all’atto della trasformazione in società semplice, e quindi entro il 30 settembre 2016. Ciò, diversamente dalla condizione temporale prevista per la compagine sociale, che non deve essere diversa da quella presente al 30 settembre 2015.
Conseguentemente, un fabbricato utilizzato direttamente dalla società al 31 dicembre 2015 e concesso in locazione nel corso del 2016 può essere oggetto di assegnazione agevolata. Analogamente scatta l’agevolazione per una società proprietaria di un fondo rustico coltivato direttamente fino alla fine dell’annata agraria scorsa (10 novembre 2015) e che sia stato successivamente concesso in affitto.
Il problema che si pone è se la stipula di un contratto di locazione o di affitto, che viene fatta in questi giorni o mesi (purché prima del 30 settembre), che porti l’immobile nella condizione per poter essere estromesso dalla sfera della società fruendo di importanti agevolazioni fiscali, possa essere sottoposto a censura da parte dell’agenzia delle Entrate come atto non legittimo e che pertanto comporti la revoca delle agevolazioni con la tassazione delle plusvalenze nei modi ordinari e l’imposta di registro nella misura piena e non dimezzata.
Al riguardo, devono essere svolte le seguenti considerazioni.
Se un immobile risulta prima utilizzato direttamente e poi viene dato in locazione – e quindi assegnato ai soci – non si può certo parlare di abuso del diritto/elusione. L’abuso/elusione si realizza quando si compiono delle operazioni perfettamente legittime e si consegue un vantaggio fiscale indebito. Se il contratto di locazione è effettivo, e poi l’immobile viene assegnato ai soci, la società si è messa nelle condizioni di poter fruire di un legittimo risparmio d’imposta (comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente). È come quando, ad esempio, si acquisiscono o si spostano partecipazioni per rientrare nel range del consolidato domestico: anche in questo caso si è nel campo del legittimo risparmio d’imposta.
Va notato che non si avvera elusione/abuso del diritto anche quando si altera il rapporto economico, quindi quando si simula, si dissimula, si interpone. In tutti questi casi si è nel campo dell’evasione vera e propria (in questo senso anche sentenza Cassazione 40272/2015). Nell’elusione/abuso in ambito tributario i contratti/negozi sono perfettamente legittimi sotto il profilo giuridico, ma si conseguono dei vantaggi indebiti, quindi non previsti dal sistema. Questo per dire che se il contratto di locazione di un immobile stipulato nel corso del 2016 – che poi viene assegnato ai soci - non è reale, è camuffato, si è nel campo dell’evasione, molto più “gravosa” sotto molteplici profili rispetto all’elusione.
Se, invece, il contratto di locazione è effettivo, e poi l’immobile viene assegnato, si avvera semplicemente un’ipotesi di legittimo risparmio d’imposta.
Fonte: Il sole 24 ore autore Dario Deotto Gian Paolo Tosoni

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